“Stati vegetativi”: Eluana, la Giornata e una legge da “restaurare”

Il parere del neurologo friulano che, 17 anni fa, fu tra i protagonisti del confronto attorno alla sorte della giovane lecchese al quale fu sospesa per sentenza la nutrizione assistita. Cosa resta oggi di quella vicenda, tra sentenze e leggi discusse?
February 9, 2026
“Stati vegetativi”: Eluana, la Giornata e una legge da “restaurare”
La clinica di Udine nella quale il 9 febbraio 2009 morì Eluana Englaro
Il 9 febbraio si celebra la Giornata nazionale dedicata alle persone in stato vegetativo e di minima coscienza. La ricorrenza fu istituita nel 2011 per sensibilizzare l’intera comunità civile, oltre che quella scientifica, sulle problematiche e i bisogni delle persone che si trovano in condizione di gravissima compromissione dello stato di coscienza e delle famiglie che, eroicamente, li assistono.
Il 9 febbraio è la data in cui, nel 2009, moriva a Udine Eluana Englaro, al termine di un lungo iter giudiziario e di una battaglia che lacerò l’Italia intera. Malgrado la Cassazione avesse sentenziato, ancora nel 2007, che dalla Costituzione non derivano «il diritto a morire» o la facoltà «di scegliere la morte piuttosto che la vita», poté affermarsi il principio che anche in Italia un essere umano, gravemente disabile, può essere lasciato morire sottraendogli idratazione e nutrizione. E ciò anche sulla base di un sentito dire, di una presunta manifestazione di volontà, ricavata da frasi riportate da terzi, che le testimonianze in senso contrario, benché disponibili, non poterono smentire. Il giudizio, infatti, era stato portato sapientemente in sede civile e non penale, proprio per impedire che nel dibattimento potessero entrare soggetti diversi dai diretti interessati, pur discutendosi di vita e di morte.
Chi, senza possibilità di smentita, si faceva portavoce della volontà di Eluana sosteneva che ella non avrebbe mai voluto vivere in condizioni simili. A distanza di 17 anni, noi continuiamo invece a pensare che «la dignità umana non si misura sulla sua efficienza né sulla sua utilità. La vita ha un valore, sempre, nonostante la malattia, la fragilità, il limite». Lo ha detto il 26 gennaio il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, aggiungendo che «la risposta alla sofferenza non è offrire la morte, ma garantire forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria (...), affinché il malato non si senta solo e le famiglie possano essere sostenute e accompagnate».
La vicenda sanitaria e giudiziaria di Eluana ha aperto scenari precedentemente impensabili e, allo stesso tempo, contraddittori. La possibilità, infatti, che una persona possa morire per disidratazione e denutrizione è diventata legalmente possibile con la legge 219 del 2017. A queste persone, per evitare ogni sofferenza, la stessa legge prevede che venga assicurata una sedazione profonda continua, di cui Eluana non poté beneficiare.
Tuttavia, contraddicendo quanto accaduto a Udine, la rinuncia a idratazione e nutrizione può essere effettuata solo da persona consapevole e in grado di decidere liberamente: la decisione di lasciarsi morire non può essere frutto di ricostruzioni di volontà presunta e nemmeno espressa antecedentemente a mezzo Dat (Disposizioni anticipate di trattamento), ancor meno richiesta da un delegato o un legale rappresentante.
Diciamolo più chiaramente: oggi, con la legge 219/2017 e con i successivi interventi della Consulta (ultimo quello del 29 dicembre scorso riguardante la legge toscana sul suicidio assistito), Eluana non avrebbe potuto morire in quel modo. Questa è forse una conseguenza inattesa di una legge che presenta anche altri elementi di pregio, quali l’enfasi sul consenso e sulla pianificazione condivisa delle cure.
Purtroppo la 219 è anche la legge che ha aperto la porta al suicidio medicalmente assistito. Lo afferma esplicitamente la Corte Costituzionale nella sentenza n.42 del 2019 (e nella ordinanza n. 207 del 2018 che la anticipa), riconoscendo che l’uso della sedazione profonda per alleviare le sofferenze «non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali: scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte».
Sulla base di queste considerazioni, la Corte conclude che «se il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari (...) non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale».
Per il giudice costituzionale è la legge 219 del 2017 che ha riconosciuto al paziente il diritto al rifiuto o all’interruzione di qualsiasi trattamento sanitario, anche se necessario alla sopravvivenza. In questo modo ha riconosciuto al paziente il “diritto di suicidarsi”, ma non gli ha permesso di scegliere la modalità del suicidio, costringendolo a soluzioni più lente, fonte di sofferenze psicologiche per le persone a lui care.
La sentenza n.42 del 2019 non è altro che la conseguenza logica, come in sede di dibattito parlamentare era stato preconizzato. Altre “logiche” estensioni sono avvenute nei successivi interventi della Consulta su questo tema (sei in tutto). È la deriva, che forse – a mio giudizio – occorre invertire ripartendo dalla fonte: dal restauro cioè della legge 219.

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