Ecco tutte le prestazioni previste per il ristoro dell’invalidità civile

July 17, 2025
Accanto ai pensionamenti di vecchiaia e anticipati, l’ordinamento di sicurezza sociale italiano prevede specifiche prestazioni a tutela e ristoro dell’evento invalidità, che traggono diretto fondamento dai principi enunciati dall’art. 38 della Costituzione. Le prestazioni a tutela dell’invalidità sono di due tipologie: assistenziali e previdenziali. Le prestazioni assistenziali sono indirizzate a tutti i cittadini residenti in Italia, non richiedono il possesso di un requisito contributivo ma sono comunque subordinate ad una condizione reddituale (oltre che sanitaria), e si distinguono in tre ambiti: invalidità, cecità e sordità civili.
Le prestazioni previdenziali sono invece rivolte ai lavoratori che possano far valere, oltre alle condizioni sanitarie, un requisito contributivo minimo. Tra le principali prestazioni di invalidità assistenziale si possono annoverare: assegno mensile agli invalidi civili parziali (invalidità dal 74 al 99%), subordinato al possesso di un reddito personale non superiore ad € 5.771,35 per l’anno 2025; pensione di inabilità agli invalidi civili totali (invalidità 100%), subordinata al possesso di un reddito personale non superiore ad € 19.772,50 per l’anno 2025; indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili totali che si trovino in situazione di necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o in condizione di impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. È attualmente in fase di sperimentazione presso 9 Province del territorio nazionale una nuova normativa di riforma dei criteri e delle procedure di accertamento della condizione di disabilità, che ha impatto anche sul riconoscimento delle prestazioni di invalidità, cecità e sordità civile. La tutela previdenziale delle invalidità è invece principalmente attuata attraverso le seguenti due prestazioni:
assegno ordinario di invalidità (riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti alle proprie attitudini) subordinato al possesso di un requisito contributivo minimo di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni collocati nel quinquennio antecedente la domanda; pensione ordinaria di inabilità (inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa) subordinata anch’essa al possesso di un requisito contributivo minimo di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni collocati nel quinquennio antecedente la domanda. Per i pubblici dipendenti esistono specifiche prestazioni a tutela dello stato di invalidità. Per una compiuta valutazione delle singole situazioni, l’invito è rivolgersi alla sede del Patronato Acli più vicina.

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