Con le modifiche alla legge sulla cittadinanza nuovi criteri per discendenti di italiani nati all’estero
di Redazione
L’ attuale Parlamento ha modificato la legge sulla cittadinanza italiana (legge n. 91 del 1992). Sono state cambiate le modalità di trasmissione nella cittadinanza italiana iure sanguinis restringendo in modo significativo le possibilità per ottenerla da parte dei discendenti di cittadini italiani nati all’estero. È una modifica che ha destato perplessità tra le comunità di oriundi italiani sparse per il mondo, che di fatto non potranno più trasmettere la cittadinanza a chi nascerà all’estero. In via generale viene stabilito il nuovo principio che il cittadino nato all’estero e in possesso di un’altra cittadinanza non acquista la cittadinanza italiana, fatte salve alcune eccezioni, come – ad esempio – avere avuto un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Questa scelta legislativa incide fortemente sul principio dello ius sanguinis puro, che vuole cittadino italiano il figlio di cittadini italiani ovunque egli nasca, anche se fuori dall’Italia come afferma l’articolo 1 della citata legge tutt’ora in vigore, ma oggi fortemente limitato. Il Legislatore ha introdotto una norma che favorisce l’ingresso ed il soggiorno, per motivi di lavoro subordinato, del cittadino straniero discendente di cittadino italiano in possesso di cittadinanza di uno Stato interessato dall’emigrazione italiana (si pensi al Sud America dove massiccia è stata la nostra emigrazione tra ’800 e ’900 ma anche agli Usa o all’Australia). La norma non stabilisce i gradi di parentela utili né menziona gli Stati di destinazione che saranno individuati in un successivo decreto ministeriale. Questi lavoratori oriundi non devono più sottostare ai limiti previsti dalle quote di ingresso per gli altri lavoratori non comunitari. Esempio: Carlos è nipote di cittadino italiano emigrato in Brasile. Suo nonno era cittadino italiano divenuto brasiliano prima della nascita del padre di Carlos, avvenuta in Brasile. Carlos, non ha mai chiesto il passaporto al Consolato italiano in Brasile e non è mai stato residente in Italia. Oggi Carlos non è cittadino italiano e potrà chiedere la concessione della cittadinanza italiana se decidesse di venire in Italia e risiedervi per due anni prima di presentare domanda. Per una compiuta analisi e consulenza personalizzata sulla cittadinanza italiana e sulle modifiche alla legge sulla cittadinanza, nonché per indicazioni puntuali su come presentare la domanda, è possibile rivolgersi alla sede del Patronato Acli più vicina. L’elenco delle sedi è consultabile presso il sito web www.patronato.acli.it, attraverso il quale sarà anche possibile prenotare un appuntamento.
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