Formazione, รจ nato il Fonder

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October 12, 2005
Si chiama Fond.e.r. (Fondo enti religiosi) il neonato fondo, riservato all'area cattolica, dedicato alla formazione professionale dei lavoratori. Il Fondo nasce da un accordo intervenuto tra l'Agidae, l'associazione dei gestori degli istituti dipendenti dall'autoritร  ecclesiastica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. La formazione sarร , infatti, uno dei punti qualificanti dei prossimi contratti di settore del 2006.. Il nuovo organismo va ad aggiungersi ad altri dieci fondi interprofessionali, istituiti giร  dallo scorso anno, e si occuperร  della formazione continua dei lavoratori occupati presso gli enti religiosi che vorranno aderirvi. Al suo finanziamento provvede l'Istituto della previdenza sociale, che vi trasferirร  l'intero ammontare, pari allo 0,30%, di un contributo aggiuntivo dovuto dai datori di lavoro sui versamenti per l'assicurazione contro la disoccupazione.
L'impianto del Fondo esclude quindi che possano beneficiare degli interventi formativi sia i datori di lavoro sia i lavoratori che sono esentati dall'obbligo del citato contributo aggiuntivo (a titolo esemplificativo: soci di cooperative, apprendisti, lavoratori extracomunitari stagionali, operai agricoli, lavoratori interinali, ecc).
Adesioni. Il settore dei fondi interprofessionali per la formazione รจ stato rivisitato dalla legge finanziaria 2005, che ha modificato, in particolare, i termini per le adesioni. Come regola generale, le adesioni devono essere formulate entro il 31 ottobre di ogni anno (anzichรฉ entro il 30 giugno come inizialmente previsto), con effetti dal 1ยฐ gennaio dell'anno successivo. Inoltre, ogni datore di lavoro puรฒ aderire solamente ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
L'Inps precisa che le adesioni degli enti che interverranno entro il 31 ottobre 2005, produrranno effetti solo riguardo al 2006, giacchรฉ per il corrente anno un termine di adesione era giร  fissato al 30 giugno 2004. L'adesione ha validitร  annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. Nella richiesta deve essere indicato anche il piano formativo per cui si chiede il finanziamento. Riguardo alle revoche, la legge non fissa un termine per le disdette. L'Inps ritiene quindi che anche per le revoche devono intendersi operanti gli stessi criteri validi per le adesioni.
Adesioni ed eventuali revoche devono essere espresse direttamente all'Istituto di previdenza, utilizzando una delle denunce contributive Dm10/2 fino ad ยซottobreยป. Per gli enti che utilizzano la trasmissione telematica delle denunce contributive il termine รจ invece rinviato al 30 novembre. Riguardo alle specifiche modalitร  di comunicazione di adesioni o eventuali revoche, l'Inps rimanda alla prassi in uso, indicando in particolare, ยซFrelยป quale codice di adesione e ยซRevoยป quale codice di revoca.

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