La tutela per gli infortuni sul lavoro non riguarda tutti gli sportivi

Pensioni e previdenza
June 9, 2025
Nel pieno della stagione degli eventi sportivi, interviene l’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni con una precisazione dedicata ai soci delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. In sostanza, l’Inail esclude dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni gli associati che, oltre a partecipare alla ordinaria vita sociale, svolgono di fatto (cioè senza un formale rapporto giuridico) anche l’attività di istruttore sportivo oppure sono inseriti nella gestione ammnistrativa della associazione/società. Entrando nello specifico (circolare 31 del 20 maggio), l’Istituto ricorda che il “lavoro sportivo” è oggetto di una disciplina speciale (decreto 36 del 2021) che prevale sulla normativa generale per la tutela contro gli infortuni. Il settore è caratterizzato infatti da una specificità che deve tener conto di una saltuarietà e di una concentrazione delle prestazioni sportive in un arco di tempo contenuto, ma svolte all’interno di un regolare contratto di lavoro subordinato, stipulato con una società iscritta a una delle Federazioni sportive nazionali. Il decreto 36 prevede che i soci, professionisti o dilettanti, con compiti di istruttore sportivo sono tutelati solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo ente. La stessa disciplina speciale non prevede però, espressamente, l’obbligo di assicurazione quando è assente un rapporto di lavoro. Di conseguenza, in questo quadro giuridico l’assicurazione infortuni non può essere estesa ai dilettanti istruttori ma senza contratto. Analoga situazione si verifica per gli associati che svolgono anche attività di carattere ammnistrativo-gestionale (tipo: accoglienza clienti, front office, pagamenti, ecc.). Gli interessati, a partire dal luglio 2023, sono tutelati dall’Inail all’interno di un loro rapporto di collaborazione con l’associazione/società. In sostanza, ai fini della tutela Inail non è sufficiente il solo vincolo associativo, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività nel classico perimetro delle collaborazioni. Sul versante Inps, gli sportivi titolari di contratti co.co.co o con prestazioni autonome nel settore del professionismo sono iscritti alla Gestione separata Inps.

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