All’Inps le porte per i rider sono aperte
Il “ciclofattorino” provvede alla consegna, in ambito urbano, di beni altrui utilizzando bici-clette o veicoli a motore. Viene così definito il “rider” delle comuni piattaforme digitali al quale deve essere garantita ogni adeguata tutela nel corso dell’attività lavorativa, estesa fino ai diritti della previdenza sociale. Con questo obiettivo il ministero del lavoro (circ. 9 del 18 aprile scorso) passa in rassegna le diverse modalità di occupazione dei rider, dalle quali valutare il loro dovuto inquadramento «a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro». Il ministero ritiene infatti che la contrattazione collettiva in questa materia possa regolare non solo i rapporti di lavoro subordinato, ma anche quelli di lavoro autonomo. E quindi il rider può svolgere la sua attività come lavoratore dipendente, come collaboratore oppure lavoratore autonomo. Più chiara è la condizione di “dipendente” che lo attrae nell’assicurazione generale dell’Inps, nell’interezza delle sue regole, oltre alla tutela dell’Inail contro gli infortuni. Si presume, in concreto, l’assunzione formale del lavoratore, la sua soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l’inserimento nell’organizzazione aziendale ecc. Anche il rider può essere, rivestendo i normali requisiti, un collaboratore (“etero-organizzato”) dell’azienda digitale. Tuttavia la Cassazione (sent. 1663/2020) ha ritenuto che in queste situazioni il rider si trovi in una evidente condizione di debolezza economica e in pratica obbligato ad adeguarsi alla organizzazione del committente. Da qui la necessità di essere tutelato (anche per l’orario di lavoro) con le regole in vigore per il lavoro dipendente. Si considera invece un rider “autonomo” quando ha reale facoltà di non accettare l’incarico di consegna oppure di smettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza conseguenze per eventuali successive collaborazioni. Il ministero segnala in particolare la prossima applicazione della Direttiva Ue 2024/2831 sul lavoro nelle piattaforme digitali: prevede regole minime comuni negli Stati membri anche per limitare il ricorso al lavoro autonomo fittizio e per introdurre una presunzione legale di subordinazione nell’attività del ciclofattorino. © riproduzione riservata
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