Professionisti al bivio tra Cassa di previdenza e Gestione Inps
martedì 18 settembre 2018
La recente sentenza della Cassazione n. 20389 del 1° agosto scorso rappresenta una inaspettata vittoria degli ingegneri e degli architetti che svolgono lavori lontani dalle competenze proprie della categoria. Sono a volte incarichi di prestigio, rivestiti anche grazie al titolo professionale, ma che in ogni caso rappresentano il paradosso dei tanti laureati occupati in un settore non correlato ai propri studi, ben il 35% come registrato dal rapporto Ocse 2017 Strategie per l'occupazione.
Nel caso della nuova sentenza, la Cassazione ha respinto la pretesa di Inarcassa di procedere all'iscrizione d'ufficio di un ingegnere nucleare che, sostanzialmente, svolgeva, presso una società commerciale, consulenze per analisi di mercato e per la valutazione "costi-benefici" sui prodotti aziendali.
Prima di imporre contributi e sanzioni, i giudici ricordano che bisogna sempre partire da una valutazione oggettiva delle attività svolte dai professionisti. In particolare, la laurea in ingegneria nucleare e il bagaglio culturale che la accompagnano risultano estranei, nel caso concreto, ad attività di marketing e di altre operazioni connesse.
Oltre il titolo. La distanza tra il titolo professionale e la reale occupazione lavorati-va può essere assunta come metro di valutazione anche nelle analoghe situazioni rinvenibili nelle diverse Casse di previdenza dei liberi professionisti. Tuttavia, prima di brindare alle sentenze liberatorie, la previdenza suggerisce una prudente valutazione complessiva della situazione personale e non limitata al singolo aspetto della vertenza in corso. Infatti schivare l'Inarcassa (il caso dell'ingegnere nucleare) com-porta, automaticamente, una identica pretesa da parte dell'Inps per l'assicurazione
della stessa attività lavorativa nella Gestione Separata co.co.co. (vedi circ. 45/2018). Ed è quindi opportuno valutare in premessa i pro e i contro delle due forme assicu-rative.
A parità di reddito, l'Inps richiede fino al 34,23 % di contributi, ma di cui solo 11,41 % (pari a 1/3) a carico dell'interessato. Alla rigida normativa dell'Istituto si contrappone l'Inarcassa con il 14,50 % a titolo di contributo soggettivo ed il 4% come con-tributo integrativo, rispettando in ogni caso un minimo complessivo annuale di 3.055 euro (soggettivo, integrativo e maternità). A ciascuno la sua convenienza economica, ma Inarcassa mette sul piatto un welfare di tutto rispetto, sconosciuto all'Inps: finanziamenti agevolati senza interessi, prestiti per arredo dello studio, polizza professionale, polizza sanitaria, mutui fondiari, cessione dei crediti, sussidi per i figli e altro.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI