La pensione Inps è pignorabile
martedì 3 dicembre 2002
Le pensioni dell'Inps non sono più esenti da pignoramento. Era un vecchio privilegio, in vigore fin dal 1935, quello della pensione "intoccabile", che concedeva una certa tranquillità ai pensionati invischiati in vicende di debiti. L'esenzione dal pignoramento è stata definitivamente cancellata, il 20 novembre scorso, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 468. Ai giudici della Consulta è stato sottoposto il caso di un pensionato dell'Inps debitore verso il Fisco, tramite cartella esattoriale. Al concessionario della riscossione la legge del 1935 ha impedito però di poter utilizzare i provvedimenti normalmente consentiti a fronte dell'insolvenza del debitore (sequestro, cessione, pignoramento). La Corte ha riscontrato che tali provvedimenti sono invece previsti sulle pensioni pagate dallo Stato. Queste sono pignorabili per crediti alimentari, nei limiti di un terzo del loro importo, e nei limiti di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni. In tempi più recenti, il pignoramento è stato previsto anche per le rendite dell'Inail e per le pensioni liquidate dalle casse dei liberi professionisti (avvocati, ragionieri, commercialisti, giornalisti, notai ecc.). Già in tema di crediti alimentari la Consulta aveva avuto occasione di parificare le regole da applicare nello Stato e nell'Inps e dunque - conclude ora la Corte - non sussiste alcuna ragione, con riguardo ai crediti tributari, perché i titolari di pensioni Inps godano di un trattamento più favorevole rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza. La nuova sentenza della Corte si applica all'intera gamma delle pensioni derivanti da attività lavorativa pagate dall'Inps. Qualche precisazione, si attende ora dall'Istituto, riguardo agli effetti della sentenza sugli "assegni e altre indennità" pagate dall'ente. L'attuale decisione della Consulta fa riferimento ai "crediti tributari" e non tocca le ordinarie disposizioni in tema di altri crediti dell'Inps o vantati ad altro titolo. Non vengono modificate, ad esempio, le norme per la restituzione di somme percepite indebitamente dal pensionato, per semplice colpa o con intenzione dolosa. Escluso il caso di dolo, è prevista, infatti, la sanatoria totale o parziale del debito del pensionato secondo il suo livello di reddito. L'Istituto di previdenza, in ogni caso, è sempre disponibile a prendere in considerazione le situazioni in cui difficoltà economiche, condizioni familiari o altri motivi suggeriscono di procedere, in collaborazione con lo stesso pensionato, alla restituzione del debito in rate mensili congrue per il caso in esame. Restano immodificate, inoltre, anche le norme che prevedono una trattenuta legale sulla pensione, per il pagamento della diaria in caso di ricovero del pensionato in ospedali pubblici o strutture convenzionate.
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