L'Inail per i «somministrati»
mercoledì 3 maggio 2006
Devono essere sempre in tre: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Sono queste le parti del «contratto di somministrazione», una delle nuove forme di lavoro flessibile. Il contratto consente ad un soggetto autorizzato alla somministrazione (il somministratore) di mettere a disposizione di altri (gli utilizzatori) lavoratori subordinati assunti direttamente da lui. Questi lavoratori restano a tutti gli effetti dipendenti del somministratore, appena paragonabile a un'agenzia di collocamento. I lavoratori svolgono però le loro prestazioni, di semplice manodopera oppure specialistiche, presso l'utilizzatore, al quale sono soggetti per gerarchia e direttive. A qualificare il contratto di somministrazione è una circostanza inconsueta per la previdenza: il datore di lavoro non coincide con la persona che utilizza di fatto la prestazione del lavoratore. Questi tuttavia deve avere precedentemente stipulato un contratto di lavoro subordinato, vincolandosi così al somministratore che lo invierà poi a lavorare presso un utilizzatore. I contratti di somministrazione a tempo indeterminato (staff-leasing) possono essere stipulati per precise tipologie individuate dalla legge. I contratti a termine possono essere invece stipulati per far fronte a esigenze di carattere tecnico, organizzativo ecc. o per «esigenze temporanee» indicate dai contratti collettivi. Solo nei contratti a tempo indeterminato, spetta al lavoratore una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi durante i quali, non svolgendo alcuna attività lavorativa, lo stesso lavoratore resta a disposizione del somministratore. La misura di questa indennità è fissata dal contratto collettivo di settore ma non può essere inferiore ad un limite minimo, fissato attualmente in 350 euro mensili. Su questa novità della riforma del lavoro, si è da poco espresso l'Inail (circ. n. 21/2006) per regolare la tutela contro gli infortuni da garantire ai lavoratori somministrati. L'ente ha stabilito che sono dovuti gli ordinari contributi previdenziali ed assicurativi e che vanno messi carico del somministratore, in quanto effettivo datore di lavoro, inquadrato nel settore terziario. La tutela del lavoratore operante nella somministrazione è garantita anche dall'utilizzatore, quale obbligato in solido con il somministratore a pagare tutti i contributi previdenziali dovuti. La separazione tra il somministratore datore del lavoro e lo svolgimento effettivo del lavoro non incide, dunque, sull'obbligo a versare i contributi assicurativi, ma solo sull'inquadramento dell'attività svolta dal lavoratore, al fine di stabilire il tasso da applicare e i premi che devono essere conseguentemente versati all'Inail. Nel calcolo delle rendite per infortuni non rientra l'indennità di disponibilità, poiché corrisponde solo ad un periodo di attesa, non effettivamente lavorato.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI