L'Inail estende ai riders l'assicurazione contro gli infortuni
martedì 4 febbraio 2020
Con una nota operativa del 23 gennaio (n. 866) l'Inail estende la tutela contro gli infortuni ai riders, i lavoratori autonomi, per lo più di giovane età, incaricati di consegnare cibo e bevande a domicilio. Si tratta di un'innovazione che prefigura ulteriori implicazioni nel campo del lavoro parasubordinato. È stata la legge 128 dello scorso anno a stabilire che, dal 1° febbraio 2020, è obbligatoria l'assicurazione infortuni per «i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o di veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali». Va ricordato che l'obbligo dell'Inail era già in vigore per i lavoratori dipendenti e per le diverse forme di collaborazione coordinata e continuativa, con le previste formalità, anche se per effettuare identiche attività di consegna. La nuova assicurazione si rivolge invece ai giovani (riders) che operano come lavoratori autonomi occasionali, i quali avranno ora diritto alle stesse rendite previste per i lavoratori dipendenti infortunati, oltre alle prestazioni sanitarie integrative. In sintesi – come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione (sent. 1663/2019) – mentre le ordinarie collaborazioni proseguono di comune accordo tra il committente e il lavoratore, la collaborazione dei riders deve rispettare regole e modalità (etero-organizzazione) dettate dall'azienda di delivery che organizza e dispone per le consegne. In queste situazioni ai riders, e ai collaboratori in analoghe posizioni, devono essere riconosciuti gli stessi diritti per i lavoratori dipendenti. Il premio assicurativo, il cui pagamento è tutto a carico del committente, varia in funzione dei "mezzi" utilizzati per effettuare le consegne (a piedi, con velocipede, con ciclomotore, con auto o con furgone, o anche senza mezzi di trasporto), ognuno dei quali determina un diverso tasso di rischio. Come retribuzione imponibile si calcola la stessa retribuzione convenzionale giornaliera valida per tutte le contribuzioni in materia di previdenza, di 48,74 euro per l'anno 2019 e ora aggiornata dall'Inps a 48,98 euro per il 2020 (circ. 9 del 29 gennaio). Sulla nuova assicurazione, l'Inail ha rinviato a una prossima circolare più approfondite disposizioni.
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