Insegnare religione «part time»
giovedì 10 marzo 2011
Sacerdoti e laici docenti di religione, dopo aver ottenuto l'immissione in ruolo, hanno la facoltà di insegnare senza impegnarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno. Sin dal 1995 il contratto nazionale della scuola prevede esplicitamente l'assunzione di insegnanti di religione anche con rapporti di lavoro a tempo parziale. Tuttavia l'aspirazione del docente al part time deve essere opportunamente concordata con l'ufficio diocesano incaricato.
Le regole per passare dal tempo pieno al part time sono valide indistintamente per tutto il personale scolastico, rispettando l'obbligo di presentare la domanda entro il 15 marzo di ciascun anno. Le richieste presentate entro il prossimo martedì 15 sono efficaci per il part time dal 1° settembre 2011 per l'anno scolastico 2011/2012 e per almeno due anni il docente interessato non può richiedere la trasformazione o il ritorno al tempo pieno, salvo provate esigenze. La richiesta va indirizzata al dirigente della propria scuola indicando il part time preferito ("orizzontale" con prestazioni ridotte in tutti i giorni lavorativi oppure "verticale" con prestazioni su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno oppure "misto" combinando le due modalità), l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconoscibile agli effetti della carriera, eventuali titoli di precedenza (handicap personale, familiari invalidi, età oltre i 60 anni, servizio superiore a 25 anni, esigenze di studio ecc.). Per garantire la continuità didattica non è ammesso l'insegnamento ridotto solo per alcuni mesi dell'anno scolastico. La scuola accoglie le domande entro il limite del 25% dell'organico complessivo provinciale del personale a tempo pieno di ciascun ruolo o classe di concorso.
Lo stipendio. Tutti i compensi e le indennità corrisposte in cifra fissa alla generalità del personale scolastico competono anche ai docenti part time. Sono invece pagati in proporzione al servizio ridotto lo stipendio e gli altri compensi di natura variabile. L'attribuzione degli aumenti biennali avviene nel rispetto di que-sti criteri. I permessi e le ferie, pari a quelle dei docenti full time, sono regolati dalla normativa generale.
La pensione. Ai soli fini del diritto alla pensione e alla buonuscita gli anni di servizio a orario ridotto si calcolano come interi. Invece, ai fini del calcolo dell'assegno mensile tutti i servizi svolti in forma ridotta vengono rapportati ad anni interi. Così che due anni col part time al 50% valgono come un solo anno con la retribuzione intera pensionabile.
Oltre la scuola. Fuori del part time è consentito, previa autorizzazione della scuola, lo svolgimento di altre attività lavorative che non pregiudichino le esigenze di servizio, non siano incompatibili o in conflitto di interesse con le attività didattiche, non siano espressamente vietate. L'attività alternativa deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni dall'inizio della stessa attività.
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