
La pensione con Quota 103 (maturata con almeno 41 anni di versamenti e 62 di età) in vigore nel 2024 è stata confermata dalla legge di bilancio anche per quest’anno. L’anticipo di pensione spetta se i requisiti richiesti risultano raggiunti entro il 31 dicembre 2025. La conferma della legge è accompagnata da una novità che potrebbe riaccendere l’interesse per l’assegno pensionistico in anticipo, facoltà poco frequentata secondo l’Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento. Lo stesso Istituto ha colto la prima occasione utile (la circolare n. 29 di giovedì scorso sulla rivaluta-zione dei contributi domestici) per annunciare una nota informativa di dettaglio sul nuovo bonus e sulle modalità per ottenerlo.
In concreto, i lavoratori dipendenti, in luogo della pensione 103 e proseguendo quindi l’attività lavorativa, possono rinunciare al normale contributo per la pensione a proprio carico e che il datore di lavoro versa per loro conto all’Inps. In cambio, il datore di lavoro aggiungerà la corrispon-dente somma nella retribuzione dell’interessato. La rinuncia può essere esercitata anche per i casi di pensione anticipata nel corso del 2025 con l’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.
Tutto questo era già applicabile nel 2024, ma la legge di bilancio, accanto alla esenzione del contributo Inps, esclude anche lo stesso importo dalla base imponibile per l’Irpef (e a seguire per le relative addizionali). Il lavoratore interessato riceve quindi un aumento netto della retribuzione di circa il 9%.
L’incentivo così ottenuto non esclude che in un qualsiasi momento successivo l’interessato possa essere richiedere il pensionamento anticipato.
La legge allarga inoltre la platea degli interessati includendo fra i soggetti interessati alla esclusione dall’Irpef anche coloro che hanno che hanno optato per la rinuncia al contributo Inps prima dell’anno 2025.
In dubbio infine l’adesione all’incentivo anche per i pubblici dipendenti.
Al riguardo, la legge prevede l’esclusione contributiva non per categorie di lavoratori (privati, pubblici, autonomi, collaboratori) ma per gestione previdenziale di accredito dei contributi; sono pertanto comprese per il super bonus anche le forme di previdenza esclusive del regime Inps, forme alle quali in genere sono iscritti i lavoratori pubblici.
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