Enti religiosi, nuovo contributo
giovedì 12 marzo 2009
La crisi economica si riflette sull'Inps, che registra in questi giorni un massiccio incremento di domande per indennità di disoccupazione. La facoltà di ricorrere a questo particolare sussidio potrà crescere nei prossimi mesi, tuttavia non per la perdita di posti di lavoro ma a causa di un allargamento della platea degli aventi diritto. Con effetto dal 1° gennaio 2009, la legge 133/2008 ha esteso l'obbligo di pagare il contributo assicurativo contro la disoccupazione anche in diversi settori lavorativi che finora ne erano esclusi o esonerati.
L'assicurazione contro la perdita del lavoro risale al lontano 1935 e solo di rado ha subito ritocchi sostanziali. Il recente cambiamento incide sulla stessa struttura del Sussidio, essendo ora previsto anche per i lavoratori che beneficiano della stabilità dell'impiego e per questo finora esclusi dall'obbligo assicurativo.
La legge 133 specifica che sono soggetti alla nuova ritenuta previdenziale sullo stipendio i dipendenti delle aziende pubbliche, delle aziende dei pubblici servizi e delle aziende private, pur essendo favoriti dalla stabilità dell'impiego, per legge o per contratto. La stabilità dell'impiego è riconosciuta in base allo stato giuridico del personale oppure è accertata per decreto del Ministero del lavoro. Per effetto della legge, i decreti già concessi sono tutti automaticamente decaduti.
L'ammontare del contributo di disoccupazione è pari all'1,61% della retribuzione. Prossimamente l'Inps renderà note le modalità per regolarizzare i primi mesi del 2009 senza oneri accessori.
Inevitabilmente la novità coinvolge anche enti religiosi e lavoratori occupati presso alcune strutture ecclesiastiche, inquadrate per la previdenza fra gli enti iscritti all'Inpdap.
Sacerdoti e religiosi. Permane l'esclusione dall'assicurazione per disoccupazione sia dei sacerdoti sia dei religiosi, solo quando la loro attività è collegata ad un ufficio ecclesiastico. Negli altri casi il contributo è ora dovuto, sebbene in pratica la relativa indennità sia ad essi preclusa.
Insegnanti di religione. Resta confermato l'esonero dal contributo per tutto il personale della scuola inquadrato in ruolo. Invece continuano ad esservi soggetti gli insegnanti con incarico annuale e i supplenti.
Cappellani. I cappellani ospedalieri, inquadrati nei ruoli delle Asl, sono esonerati dal contributo ds. Gli stessi, se assicurati Inps, pagano il nuovo contributo, sebbene inquadramento nel privato sia da ritenersi anomalo. I cappellani militari e i cappellani delle carceri sono anch'essi esenti in quanto dipendenti da un'amministrazione dello Stato.
Ipab. Si ritiene che nelle Ipab privatizzate il nuovo contributo si applichi anche ai dipendenti che hanno optato per la previdenza Inpdap.
Formazione. I datori di lavoro interessati alla nuova disciplina possono ora aderire al Fondo di formazione degli enti religiosi (Fonder), senza alcun costo aggiuntivo, facendone richiesta entro il prossimo 16 maggio.
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