Bonus bebè, i criteri Inps per il 2020 Introdotto il principio dell'universalità
martedì 4 agosto 2020
In attesa del nuovo "Assegno unico per il figlio", ora con ottime previsioni in Parlamento e che sostituirà l'attuale frammentazione dei bonus per la natalità, l'Inps deve districarsi in una selva di regole diverse in favore delle nascite, delle adozioni e degli affidamenti preadottivi avvenuti nel 2019 ed ora relativi al 2020.
Il bonus bebè, disponibile con propri requisiti nello scorso anno, è stato aggiornato dall'ultima legge di bilancio per facilitare il diritto dei genitori per il 2020. Di conseguenza l'Inps ha dovuto adeguare i criteri e le procedure di lavorazione delle nuove domande, sempre iniziando da una richiesta presentata in via telematica sul sito internet.
L'Istituto di previdenza è ora in grado di liquidare direttamente le domande del 2020, tenendo conto che per il relativo Isee sono state previste nuove fasce di importo alle quali sono correlati, con gradualità, nuovi importi dell'assegno per il bebè.
Inoltre, a differenza del sussidio del 2019 (le cui regole sono tuttora in vigore per gli eventi dell'anno), per il bonus 2020 la legge ha introdotto il principio dell'universalità dell'assegno. Questo comporta che il bonus può spettare anche se l'Isee è superiore alla soglia massima oppure se al momento della richiesta l'Isee risulta scaduto o non valido. In questi casi, pur mancando una fascia Isee di riferimento, viene ugualmente liquidato il sussidio mensile nell'importo minimo di 80 euro oppure, con una maggiorazione del 20%, di 96 euro per il figlio successivo al primo.
Se l'Isee è valido e non superiore a 7 mila euro l'importo mensile dell'assegno di natalità è di 160 euro, o di 192 per il figlio successivo, per un complessivo annuo di 1.920 euro o di 2.304 euro. Per l'Isee compreso tra 7 mila e 40
mila euro, il bonus è ridotto rispettivamente a 120 euro mensili o a 144 euro per il figlio successivo. Per gli Isee superiori spetta l'importo minimo di 80 o 96 euro. L'Inps considera l'Isee per i minorenni in corso di validità al momento della domanda, ove l'indicatore sia pre-sente.
In ogni caso la durata massima di erogazione dell'assegno è stabilita in 12 mensilità. Quanto ai requisiti di genitore, di convivente con il minore ecc. è sufficiente e valida un'autodichiarazione responsabile del richiedente, soggetta ai controlli dell'Istituto di previdenza.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI