Autonomi, intreccio di redditi all'Inps
martedì 24 novembre 2020
In piena emergenza coronavirus, l'Inps rammenta a un vasto gruppo di pensionati, pubblici e privati, il divieto di cumulare una parte dell'assegno mensile con redditi da lavoro autonomo. Le specifiche del divieto parziale, e di alcune esenzioni, sono contenute nel messaggio 4231 del 12 novembre. Gli interessati (cioè i pensionati entro l'anno 2019) sono tenuti a comunicare all'Istituto, entro il 30 novembre, gli eventuali redditi da attività autonome percepiti nel 2019. Si tratta di un adempimento periodico che l'Inps deve richiedere ogni anno in forza della legge 503 del 1992, una normativa rispondente a ben altri tempi della previdenza e dell'economia. In questa tornata, la comunicazione obbligatoria appare ancor più stridente con il disagio economico e sociale che, causa l'emergenza Covid, ha colpito le fasce dei lavoratori autonomi e tuttora per un tempo indefinibile. Non solo, ma insieme ai redditi 2019 ora da denunciare all'Inps, devono essere aggiunti "a preventivo" anche i redditi autonomi che gli interessati presumono (!) di percepire per l'intero 2020. Si è persa l'occasione di inserire fra i decreti sulle varie agevolazioni anti Covid a sostegno dei contribuenti anche la sospensione di questa comunicazione divenuta impropria sia per l'attuale contingenza sia per le modalità di un obbligo peraltro datato. La dichiarazione all'Inps deve essere effettuata online sul sito dell'ente ("Prestazioni e Servizi - Dichiarazione Red semplificato - Campagna 2020 - redditi 2019") solo con un Pin dispositivo in corso oppure con Spid o Carte CNS o CIE. Sebbene non accompagnata da versamenti, viene inoltre ad aggiungersi alle analoghe dichiarazioni sui redditi 2019 per Irpef e addizionali consentite in via telematica entro la stessa scadenza di novembre. L'intreccio di questi obblighi dichiarativi (in gran parte sostituibili direttamente dai dati degli archivi del Fisco e dell'Inps) richiama quindi la necessità di una urgente semplificazione della materia. Sostentamento clero. L'Istituto di previdenza precisa che le remunerazioni percepite dai sacerdoti, ai sensi dell'art. 24 della legge 222/1985
dalla revisione del Concordato, non sono soggette al divieto di cumulo e, pertanto, sono cumulabili con le pensioni erogate dall'Ente in favore degli stessi sacerdoti in qualità di ex insegnanti di religione.
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