Agenti, il miraggio del cumulo
martedì 9 maggio 2006
è facilmente prevedibile che, con la nuova legislatura, saranno rinnovati i tentativi per allentare alcuni vincoli che caratterizzano la previdenza integrativa degli agenti e rappresentanti di commercio, gestita dalla Fondazione Enasarco. Le due categorie di professionisti sono, infatti, iscritti obbligatoriamente all'Ente di categoria, ma nello stesso tempo anche alla gestione Inps per i commercianti, che provvede all'assicurazione obbligatoria per le normali pensioni di anzianità, di vecchiaia, o di invalidità. Avendo una finalità esclusivamente integrativa, la contribuzione Enasarco non può essere però cumulata con qualsiasi altro contributo obbligatorio versato all'Inps, né sotto forma di ricongiunzione (legge 29/1979) né con la nuova totalizzazione. è un divieto mal sopportato da generazioni di professionisti del settore. L'evoluzione del sistema previdenziale sta segnando però alcuni punti a favore degli interessati. L'iscrizione all'Enasarco ha, infatti, carattere obbligatorio ed è, per questo, in netto contrasto con l'attuale sistema della previdenza integrativa che, per sua natura, deve essere facoltativa. Inoltre, poiché gli agenti italiani possono operare anche per conto di ditte straniere, con sede o dipendenza in Italia, la quota contributiva a carico della ditta straniera costituisce un particolare onere impositivo (pari al 6,75% della contribuzione), anche questo in contrasto con i principi della concorrenza e del libero mercato, ed è facilmente censurabile secondo le norme dei trattati europei. è vero che il Regolamento mette a disposizione degli agenti una forma di parziale trasferimento di contributi Enasarco (in caso di mutamento dell'attività professionale senza aver maturato il minimo per la pensione di vecchiaia), ma è evidente che si tratta di una casistica del tutto atipica e marginale per una platea di oltre 300mila agenti e rappresentanti di commercio. Contributi 2006. Il primo pagamento dei contributi Enasarco scade quest'anno lunedì 22 maggio, perché il termine naturale (cioè il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre) cade di sabato. La rata in corso interessa quindi i contributi relativi a gennaio, febbraio e marzo scorsi, applicando la nuova aliquota del 13,5%, in vigore dal 1° gennaio 2006, che va ripartita tra la ditta preponente (6,75%) e l'agente (6,75%). Secondo il Regolamento, lievitano da quest'anno, in base agli indici Istat, anche i minimali contributivi (364 euro per gli agenti plurimandatari e 727 euro per i monomandatari, frazionabili per trimestri) e i massimali annui delle provvigioni (14.561 euro per i plurimandatari e 25.481 euro per gli agenti con singolo ed esclusivo mandato). I nuovi importi contributivi ed il nuovo Regolamento, in vigore dal 2004, concorrono a portare in attivo i conti dell'ente già a partire da quest'anno, con una previsione di sostenibilità finanziaria fino al 2056.
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