Referendum Giustizia: il Tar boccia ricorso sulla data

Sulla separazione delle carriere alle urne il 22 e 23 marzo. Per il tribunale amministrativo del Lazio l'interesse principale è quello di «votare in tempi certi»
January 28, 2026
Referendum Giustizia: il Tar boccia ricorso sulla data
Resta la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia. Il ricorso proposto da un comitato per la raccolta firme (a sostegno del "No") infatti è «infondato» in quanto c'è già una richiesta legittimamente depositata che consente di votare nei «tempi certi» previsti dalla legge. A dirlo è il Tar del Lazio in una sentenza di una trentina di pagine. 
Il ricorso proposto dal "Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia" puntava ad annullare la deliberazione con cui, il 12 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri aveva fissato il referendum sulla giustizia per il 22 e 23 marzo. Il punto del ricorso era proprio questo: capire se l'esecutivo avrebbe dovuto astenersi dal decidere la data del referendum durante il termine di tre mesi fissato dalla Costituzione per la raccolta delle firme a sostegno del referendum popolare (diverso dal referendum previsto in caso di mancato raggiungimento del quorum di 2/3 in Parlamento per le riforme costituzionali, ipotesi accaduta per la separazione delle carriere). Per il Tar, «l'unica ipotesi di differimento dell'indizione del referendum costituzionale» si potrebbe avere quando, nel «termine di tre mesi dall'adozione della legge, sopravvenga un'altra legge costituzionale o di revisione della Costituzione, consentendo (e, si badi bene, non obbligando, giacché la norma utilizza l'espressione "può ritardare" l'indizione, e non "deve") così di chiamare il corpo elettorale ad esprimersi, in un'unica consultazione referendaria, su due leggi di riforma costituzionale». Di conseguenza, prevale l'interesse ad avere «una tempistica certa e stringente» per il referendum costituzionale piuttosto che attendere «un evento futuro ed incerto (l'ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)».
Per il Tar poi «nessuno» degli «altri interessi» del comitato per il "No" sarebbe danneggiato dalla data del 22 e 23 marzo: «Non quello relativo agli spazi di propaganda elettorale riservati ai due schieramenti contrapposti» perché la legge li divide «in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario». Nemmeno «l'interesse alla percezione del rimborso riconosciuto ai promotori della raccolta di sottoscrizioni a sostegno dei referendum» perché questo rimborso passa dall'«ammissione del quesito referendario».

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