Caso Almasri, i dubbi della Cpi sulla cooperazione di Roma

di Redazione romana
Le motivazioni della Corte penale internazionale dopo il deferimento: per due giudici su tre le «ambiguità» dell’Italia non assicurano piena collaborazione
January 28, 2026
Caso Almasri, i dubbi della Cpi sulla cooperazione di Roma
Il generale libico Njeem Osama Almasri Habish in una foto senza data pubblicata dalla piattaforma fawaselmedia.com. ANSA/COURTESY FAWASELMEDIA.COM
All’indomani della decisione di deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati parte della Corte penale internazionale per la mancata consegna del generale libico Almasri, emergono i motivi della decisione (presa a maggioranza). La prima Camera preliminare della Cpi, pur prendendo atto dell'impegno del Governo a rivedere e rendere meno farraginose le norme di cooperazione con la Corte, osserva che tali aperture sono «subordinate» a limiti e riserve che mettono in dubbio la disponibilità dell’Italia a «cooperare pienamente». Roma, si osserva, ha subordinato la cooperazione a «interessi di sicurezza nazionale, posizione geopolitica e legislazione costituzionale e interna», argomentazioni, dicono i giudici, «già respinte». Il diritto interno - si evidenzia - non può essere invocato per giustificare una mancata cooperazione».
Insomma, «alla luce delle difficoltà e delle ambiguità riscontrate» nel caso Almasri, «la maggioranza» dei giudici «ritiene che non sia chiaro se oggi l’Italia sarebbe in grado e disposta a cooperare pienamente con la Corte nell’arresto e nella consegna di persone ricercate, indipendentemente dalla loro nazionalità». Inoltre, la Camera rileva che Roma non ha chiarito «l’impatto dei procedimenti interni» bloccati dal Parlamento nei confronti dei due ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano «né se siano in corso conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale». Restano irrisolti, infine, altri due nodi: il mancato ricorso alla procedura prevista dall'articolo 97 dello Statuto di Roma per segnalare difficoltà nell’esecuzione delle richieste della Corte e le carenze di trasparenza nella trasmissione delle informazioni, alcune delle quali risultano «contraddette dagli atti».
Dinanzi all’Assemblea, l’Italia ci finirà nel prossimo dicembre. Se la decisione fosse stata anticipata, Roma sarebbe finita “a processo” già sul finire del 2025. Dunque in questa spinosa vicenda il Governo ha quantomeno guadagnato tempo.
E nella “linea difensiva” che assumerà l’esecutivo, certamente confluirà il parere del terzo giudice, che ha votato contro il deferimento. Si tratta della romena Iulia Motoc, la quale ritiene la decisione presa dai suoi due colleghi, Reine Alapini-Gansou e Maria del Socorro Flores Liera, viziata da errori giuridici e metodologici. Motoc contesta «con rammarico» alla maggioranza di non aver esaminato nel merito diverse argomentazioni sollevate dall’Italia, pur concordando sull’«inadempimento» rispetto alla richiesta di cooperazione nel caso-Almasri.
Al centro della critica della togata romena c'è il confronto con il precedente sudafricano del caso Omar al-Bashir: nel 2015 il Sudafrica non arrestò l'allora presidente sudanese, ma la Corte lasciò spazio a procedimenti interni e a un dibattito costituzionale.
Nel caso italiano, invece, secondo Motoc il deferimento ha ignorato procedimenti penali e costituzionali ancora pendenti. Ne è derivata, afferma, un’applicazione «arbitraria» del meccanismo di deferimento, rendendo il raffronto con Pretoria «intrinsecamente viziato, sia sul piano dei principi sia nella prassi: è come misurare il peso in litri». Nel mirino anche la mancata considerazione del ruolo della Corte costituzionale: «È stato ignorato un rimedio interno effettivo, attivato dalla Corte d’appello di Roma, che incide direttamente sulla cooperazione». Motoc denuncia inoltre uno spostamento di focus dalla finalità primaria della Corte, ossia garantire l'arresto dei responsabili di crimini che violano norme di diritto cogente. Il deferimento del caso libico all’Assemblea degli Stati Parte viene infine definito dalla giudice romena «manifestamente contra legem», poiché la competenza sulla Libia fa capo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

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