Violenza online sui minori: l’allarme e oltre
venerdì 19 febbraio 2021

L’allarme lanciato dallo European Network of Ombudspersons for Children( Enoc), e rilanciato da 'Avvenire', è serio e grave: dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice di comunicazioni elettroniche europeo, il 21 dicembre scorso, le segnalazioni relative a immagini pedopornografiche e tentativi di adescamento online sono crollate del 46%. Ciò avviene nello stesso momento in cui, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, aumenta il tempo trascorso online, anche da parte degli adolescenti.

La pandemia, secondo molte misurazioni, incluse quelle svolte in Italia dall’osservatorio Agcom, ha fatto esplodere in realtà molte tipologie di violazioni online, come ad esempio le truffe che riguardano acquisti di beni o bonifici online dai conti bancari. Molte di queste violazioni utilizzano forme sofisticate di adescamento, quali l’utilizzo di numerazioni telefoniche fittizie realizzate attraverso l’impiego di «servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero». Se molti adulti, caduti vittime di queste truffe, non riescono a comprendere la vera natura del mittente, spesso 'camuffato', non c’è da meravigliarsi che molti adolescenti cadano nella rete di finti amici o di finti enti, associazioni, imprese.

È un tema grave e complesso cui la Commissione europea intende porre attenzione con una serie di azioni e iniziative, assicurando anche strumenti tecnologici adeguati per l’individuazione del pericolo e la prevenzione dei rischi. Ma ciò avverrà in un tempo troppo lungo. Oggi occorre assicurare continuità alle azioni e alle migliori esperienze già sperimentate, su base anche volontaria, da operatori di comunicazioni elettroniche e dai fornitori dei cosiddetti «servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero».

Il mancato coordinamento temporale tra il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, che appunto è ufficialmente entrato in vigore lo scorso dicembre, e il regolamento e-Privacy, approvato come proposta ma che entrerà in vigore assai più avanti, crea un vuoto normativo proprio nella disciplina dei «servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero» e nelle azioni che possono essere adottate, anche di tipo ispettivo, per l’individuazione e la prevenzione delle violazioni.

Ciò perché il Codice delle comunicazioni elettroniche rinvia proprio alla nuova e-Privacy la definizione di alcune caratteristiche di fondo di questi servizi e delle modalità con le quali approntare forme di ispezione nel contemperamento tra tutela dei dati personali e tutela dei minori. Una soluzione immediata, come già anticipato su queste pagine, potrebbe essere quella, già avanzata da un folto gruppo di parlamentari europei, di derogare a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni in modo da procrastinare il vecchio regime. In realtà, a oggi, gran parte degli Stati membri europei, compresa l’Italia, è in ritardo nella trasposizione del Codice delle comunicazioni elettroniche, al punto che la Commissione europea ha avviato la procedura d’infrazione.

Questo ritardo, negativo per altri aspetti, oggi può rappresentare un importante grimaldello per coprire il vuoto normativo. Ciò significa che lo spazio per una deroga può accompagnarsi anche ai processi nazionali di trasposizione in attesa del completamento dell’iter del regolamento e-Privacy e dell’integrazione di meccanismi idonei al contrasto della pedopornografia online con riferimento ai «servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero ».

È un tema da porre, in Italia, al nuovo governo Draghi e al Parlamento. Resta sullo sfondo il tema a lungo discusso al Parlamento europeo sulla eccezione che la tutela dei minori impone rispetto alle diverse discipline di tutela della privacy. Ma è una questione che va forse affrontata mettendo al centro le opportunità tecnologiche di inspection e identificazione più recenti, proprio al fine di immaginare strumenti di intervento selettivi in funzione di specifiche allerte. È una strada che occorre esplorare al più presto.

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