Famiglie fragili, servizi sociali e tribunali: il sistema di tutela dei minori regge ancora?
di Luciano Moia
Il lungo viaggio nell'universo del diritto minorile, finito ciclicamente nel mirino della polemica politica. Tra dati incompleti, riforme parziali e servizi sociali chiamati a decisioni delicatissime, il dibattito sui casi simbolo rischia di oscurare la realtà di centinaia di migliaia di bambini ogni anno entrano nella rete della protezione

Tutti contro i Tribunali per i minori. Tutti a puntare il dito contro gli assistenti sociali. Tutti a demonizzare l’operato degli educatori e delle strutture d’accoglienza per i minori. Ancora una volta la politica – una parte, almeno - si coalizza contro il sistema di tutela dei minori. Era già successo sette anni fa, in occasione del caso Bibbiano. Sta capitando adesso per la famiglia nel bosco. Per Bibbiano sappiamo come è andata. Dopo sei anni e dopo 146 udienze, con oltre cento capi d’accusa, l’impianto accusatorio è crollato e dei 14 imputati iniziali ne sono stati condannati solo tre, tra l’altro per reati che non c’entrano nulla con la presunta esistenza di un sistema illecito nella gestione degli affidi. Non tutto è stato chiarito, non tutto appare ancora limpido in quella vicenda ma, al momento, la verità giudiziaria è questa. Vedremo eventuali sviluppi. Ma intanto come guardare a tutti i politici che allora strillavano e che chiedevano condanne esemplari per quelli che “rubano i bambini”? Nessuno che abbia riconosciuto l’inopportunità di quei proclami e di quelle accuse gratuite.
Succederà lo stesso per la famiglia nel bosco? Non lo sappiamo. Sappiamo però che il caso della Val d’Enza e quello abruzzese sembrano accomunati dagli stessi fraintendimenti e dalle stesse contraddizioni. La più clamorosa è la profonda ignoranza del funzionamento del nostro sistema di tutela dei minori. Una rete di competenze e di risorse che arriva da lontano, fondata su presupposti ideali di profondo spessore giuridico e culturale, ma che richiederebbe interventi importati e complessi per renderla adeguata alle mutate esigenze di una società completamente diversa rispetto all’epoca in cui è stata pensata.
Perché queste riforme non vengono attuate? Perché la politica che ora strilla e punta il dito contro tribunali e servizi sociali, non mette mano in modo strutturale al sistema di protezione dei minori fuori famiglia del nostro Paese? Perché, al di là di inchieste parlamentari che non hanno mai spostato il problema di una virgola, non decide di fare chiarezza per esempio sugli interessi e sulle strutture delle quasi 5mila strutture d’accoglienza per minori che, secondo stime più volte ribadite, muovono un giro d’affari di 1,3-miliardi l’anno? Dove il numero delle strutture d’accoglienza è solo una stima, visto che i diversi regolamenti regionali non solo ci impediscono di conoscere il numero esatto di queste realtà, ma anche di definire allo stesso modo strutture che svolgono più o meno lo stesso lavoro, compresi titoli e qualifiche degli operatori chiamati al compito più delicato che esista, fare le veci di genitori che la giustizia ha ritenuto inadeguati o pericolosi.
Ma le domande non sono ancora finite. I politici che oggi alzano i toni e lanciano strali non possono ignorare che un progetto di riforma per rivoluzionare la struttura e l’operato dei tribunali per i minorenni esiste – o almeno esisteva – ma, per i costi insostenibili e per i gravi errori concettuali da cui era caratterizzato, è stata congelato. In questa legislatura non se ne parlerà più. E forse neppure nelle successive. Troppo complesso intervenire, troppo costoso attuarla completamente. Peccato che una parte di quella riforma sia entrata in vigore nonostante l’opposizione motivata pressoché unanime degli addetti ai lavori – di cui la stessa titolare della legge, l’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia, aveva riconosciuto le buone ragioni – determinando la paralisi del diritto minorile. Gli esperti, dai magistrati ai funzionari ministeriali, dai giuristi agli enti locali, dagli educatori all’associazionismo familiare ne sono perfettamente consapevoli. Come mai solo la politica ignora il disastro che sta vivendo il nostro sistema di tutela dei minori più fragili?
Sono aspetti importantissimi, da tenere sempre presenti, quando discutiamo di casi come quello della famiglia nel bosco. Perché, se dimentichiamo il contesto in cui operano giudici, servizi sociali, educatori, avvocati, non saremo in grado di comprendere le loro scelte e anche di mettere in luce eventuali errori. Il loro operato, come quello di tutti, non è esente da errori, naturalmente. Anche nel caso della famiglia nel bosco, come in centinaia di altri episodi, può essere che tribunali e servizi sociali abbiano fatto qualche passo falso. Ma oggi la nostra riflessione vorrebbe mettere da parte questo e altri casi specifici per proporre una sintesi di come funziona – o non funziona – questo apparato gigantesco che vive con la ferita aperta di una riforma a metà. Apparato troppo spesso negletto, trascurato, di cui discutere solo quando capita l’episodio che scatena la polemica.
Ma quanti sono i bambini di cui si occupa la giustizia minorile?
Il primo punto non può che riguardare i numeri. Ed è anche il capo d’accusa più grave rivolto a chi – appunto la politica - dovrebbe avere ben chiara la situazione, per decidere le misure relative. Disponiamo di tanti dati, ma non di quelli che sarebbero essenziali. Sappiamo per esempio che al 31 dicembre 2024 gli under 18 in carico al servizio sociale professionale risultavano 345.083, compresi i minorenni stranieri non accompagnati. Considerando anche il numero di dimessi nel corso dell’anno, i minorenni in carico al servizio sociale beneficiari di qualche tipo di intervento erano 374.327. Al netto dei bambini e degli adolescenti stranieri soli, si registrano 330.884 minorenni in carico. Numeri giganteschi che fotografano bene, purtroppo, la vulnerabilità di tantissime famiglie, con emergenze che intrecciano conflittualità, problemi economici, povertà educativa. E poi, nei casi peggiori, abbandono, maltrattamenti, abusi. Sappiamo anche, con una stima molto vicina alla realtà, che i minori in affido familiare sono circa 16mila, quelli accolti nelle strutture residenziali oltre 25mila che arrivano a 38mila comprendendo i minori stranieri non accompagnati. Esistono anche dati sui minori che tornano alle proprie famiglie dopo un periodo trascorso nelle strutture di accoglienza (45,2%) e dopo un periodo di affidamento in famiglia (47,1%). C’è poi un 17 per cento che inizia un periodo di affidamento preadottivo, e un 20% che passa da una famiglia a una struttura residenziale. Non ci sono invece dati qualitativi. Il periodo trascorso fuori dalla famiglia d’origine è stato benefico o nocivo? Quali conseguenze ha prodotto? È stato un momento di crescita? Non lo sappiamo.
Anche sul numero dei minori allontanati dalle famiglie i dati diventano incerti. Sarebbe fondamentale saperlo, ma qui abbiamo una sola comunicazione ufficiale, che risale al 2020, quando l’allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sull’onda del caso Bibbiano, spiegò che l’anno precedente in Italia c’erano stati 8.399 allontanamenti disposti dall’autorità giudiziaria, cioè 23 ogni giorno. La cifra indicata da Bonafede non teneva conto degli allontanamenti decisi dalle autorità locali con l’intervento dei servizi sociali che, prima della riforma dell’articolo 403 disposta dalla riforma Cartabia – ne parleremo successivamente – permetteva il prelievo forzoso di un minore dalla propria famiglia con una comunicazione successiva alla procura minorile. Spesso anche dopo settimane se non mesi. Sommando le decisioni dell’autorità giudiziaria e quelle degli enti locali, si arriverebbe a oltre 20mila allontanamenti l’anno. Ma, ripetiamo, sono soltanto delle stime. Non sappiamo neppure se dopo il 2019 i provvedimenti decisi dai tribunali si siano mantenuti sugli 8mila l’anno, se siano scesi o saliti. E si tratta di un grave carenza informativa a cui, almeno in parte, dovrebbe porre rimedio il disegno di legge Roccella-Nordio in materia di affido, a cui mercoledì scorso il Senato ha dato il via libera definitivo. Se tutto andrà come sperato questa nuova legge dovrebbe garantire tra le altre cose una fotografia sempre aggiornata dei minori coinvolti nel sistema giudiziario grazie al flusso di dati provenienti dai tribunali per i minorenni, dai Comuni, dalle procure. Vedremo. In ogni caso, se diciamo che ogni anno in Italia vengono allontanati dalle proprie famiglie circa 10mila minori non dovremmo essere troppo lontani dalla realtà. E, ancora una volta, è una realtà che ci fa pensare. Una buona parte di questi provvedimenti, osiamo sperare la quasi assoluta maggioranza, sono portati a termine per salvaguardare la tutela dei bambini e dei ragazzi coinvolti, per metterli al sicuro da maltrattamenti e violenze, incuria e abbandono. Ma esiste una piccola percentuale di casi tutt’altro che scontati, situazioni in cui i genitori protestano e si oppongono con tutte le loro forze – ne abbiamo conosciuti a decine solo negli ultimi anni – implorando di fermare la macchina della giustizia. Succede raramente, per non dire mai. Eppure questi tutti questi casi non scuotono di un millimetro il grande circo mediatico, non interessano assolutamente alla politica, non sollecitano parole di fuoco contro i tribunali minorili. Da sei mesi si parla solo della famiglia nel bosco. Sulle altre migliaia di bambini coinvolti in altrettanti allontanamenti, silenzio assoluto. Un po’ strano, no?
Giusto allontanare un bambino dalla sua famiglia?
Risposta senza tentennamenti. In alcuni casi certamente no, in altri probabilmente sì. L’allontanamento può essere una straordinaria opportunità per salvare un minore ma, se attuato in modo sconsiderato, diventa una decisione che fa deflagrare una famiglia già zoppicante. È un’arma. E come tale non può essere lasciata in mano a chi non ha le competenze e la saggezza per usarla nel modo dovuto. Certo, è un provvedimento estremo, a cui far ricorso quando tutte le altre strade sembrano precluse, ma quando serve va fatto. “I figli sono delle famiglie, non dello Stato”, è stato ripetuto più volte nei giorni scorsi con un pizzico di demagogia da vari esponenti politici. Ma quando le famiglie non ce la fanno, sono maltrattanti, abusanti, lasciano i figli nell’incuria e nell’abbandono morale e materiale, lo Stato ha il dovere di intervenire e di garantire i diritti costituzionali ai bambini che ne sono stati privati. Ripetiamo, non può e non dev’essere una scelta “normale”. Nella normalità i bambini hanno diritto di vivere nella loro famiglia, con mamma e papà. Ma ci sono situazioni in cui questa normalità viene sconvolta e cancellata. Allora i bambini vanno protetti. Le spiegazioni dell’articolo 403 del codice civile, quello che consente in alcuni casi l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia, purtroppo sono scarne: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. Tutto corretto, ma non si spiega nel dettaglio a quali casi può essere esteso il concetto di abbandono morale e materiale, non si spiega quali siano le situazioni di “grave pregiudizio” e di pericolo dell’integrità psico-fisica e, soprattutto, quali possano essere gli interventi d’emergenza. In assenza di descrizioni particolareggiate – un limite che il legislatore dovrebbe colmare al più presto - è inevitabile che sorgano conflitti di interpretazione. Un giudice può considerare “grave pregiudizio” meritevole di un allontanamento urgente ciò che per un altro è una situazione pesante ma che si può risolvere in diverso modo, per esempio con un percorso educativo rivolto ai genitori.
Ma va anche detto che non è quasi mai il giudice minorile – in particolare il procuratore minorile – a disporre un allontanamento. Il tribunale approva o respinge la decisione, ma il primo intervento spetta ai servizi sociali che operano in piena autonomia e possono disporre l’allontanamento forzoso, raccogliendo segnalazioni provenienti dalla scuola, da altre famiglie, dagli enti locali. Quando si tratta di interventi urgenti, sollecitati dalla preoccupazione di tutelare “l’incolumità psico-fisica” di un bambino, gli assistenti sociali possono richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. Occorre dire che, nella maggior parte dei casi, si tratta di episodi spiacevoli e traumatizzanti per il bambino e per la sua famiglia. Nel vademecum pubblicato recentemente dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, “Prelevamento dei minori. Facciamo il punto”, si dice che quando il minore si oppone all’allontanamento, i servizi sociali devono fermarsi perché il nostro ordinamento prevede un solo caso in cui una persona non accusata di reati può essere privato della libertà, il trattamento sanitario obbligatorio (Tso). In realtà, quando la macchina dell’allontanamento forzoso si è messa in moto, servizi sociali e polizia locale non si fermano quasi mai. Non esistono linea-guida vincolanti per procedere a questi interventi e tutto viene lasciato alla sensibilità di chi interviene, con prassi che possono essere molto diverse – più o meno misurate – da un caso all’altro. Si tratta di un’altra carenza dell’articolo 403. Non solo tace sui dettagli delle motivazioni che dovrebbero sollecitare un allontanamento, non dice nulla neppure su come procedere. Impone però che entro 24 ore venga dato comunicazione del provvedimento al pubblico ministero che, nei due giorni successivi, deve convalidare l’allontanamento e con una tempistica altrettanto urgente, deve interrogare le parti e provvedere agli altri obblighi di legge. Tutto bene? Purtroppo no. Vediamo perché.
Il ruolo dei servizi sociali e la vaghezza della legge
È chiaro a questo punto che il ruolo dei servizi sociali è importantissimo, quasi sempre decisivo. Spesso molto al di là di quanto indicato dalla legge. Sono i servizi sociali che valutano come e quando intervenire per decidere un allontanamento, sono ancora i servizi sociali che valutano se e come quei genitori segnalati come inadempienti dal punto di vista educativo, morale, economico, sono adeguati, se è possibile avviare con loro un dialogo costruttivo per modificare le situazioni più a rischio, se esistono margini per evitare i provvedimenti più drastici. Certo, tutto deve avvenire in stretta collaborazione con il tribunale minorile a cui spetta la decisione finale, ma gli elementi di valutazione arrivano quasi sempre dai servizi sociali. Esistono pochissimi giudici che vanno sul campo a verificare di persona come sono le cose. E non perché siano inadempienti o scansafatiche. Semplicemente perché non dispongono delle competenze professionali adeguate. Sono esperti di leggi e di procedure, non di psicologia, non di neuropsichiatria infantile, non di pedagogia. Consapevole di queste carenze il legislatore che tanti anni fa aveva messo insieme il nostro apparato giudiziario minorile, aveva affiancato al magistrato togato il giudice onorario in una prospettiva multidisciplinare, cioè specialisti di scienze umane, appunto psicologici, pedagogisti, neuropsichiatri, in grado di entrare nelle dinamiche più complesse della psiche di un bambino costretto a vivere in un contesto familiare difficile. Il giudice onorario aveva la competenza per dialogare con gli assistenti sociali, per leggere e anche discutere le loro relazioni, per ascoltare a loro volta con le famiglie in difficoltà. Parliamo al passato perché la riforma Cartabia – ci arriveremo nel prossimo paragrafo – ha declassato la figura del giudice onorario a un ruolo marginale, così che il giudice togato è rimasto quasi solo. E il quasi si riferisce alla presenza degli assistenti sociali e degli eventuali esperti a cui il giudice, ma anche le parti coinvolte, possono chiedere perizie per valutare meglio una determinata situazione – le temute Ctu, consulenze tecniche d’ufficio – e che, nella maggior parte dei casi, rappresentano già l’ossatura della sentenza. Il caso della famiglia nel bosco ne è l’ennesima prova. La decisione del tribunale poggia quasi interamente sulle valutazioni che arrivano dagli assistenti sociali e dagli altri esperti nominati dal giudice.
Perché questo sistema non va bene e andrebbe completamente rivisto? C’è innanzi tutto un problema di fondo che nessuno vuole affrontare perché troppo complesso e troppo oneroso, cioè il ruolo e le competenze dei servizi sociali. Ne abbiamo parlato spesso. Gli assistenti sociali sono professionisti legati agli enti locali, cioè ai Comuni. Devono collaborare con i Tribunali ma non dipendono dal ministero della Giustizia. Ma c’è di più. I pesanti tagli del welfare di questi ultimi decenni hanno ridotto sensibilmente le risorse per il sociale e la maggior parte dei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti – cioè l’80 per cento dei Comuni italiani – hanno scelto di consorziarsi per provvedere a questi servizi. Tanti assistenti non sono più neppure dipendenti comunali ma sono legati ad associazioni o altre forme aggregative che concorrono per vincere un bando aperto da questo o da quel consorzio intercomunale. Il bando ha spesso risorse limitate e l’operato dei servizi deve svolgersi rispettando le cifre indicate. In questo modo chi controlla la competenza e la professionalità dei servizi sociali che, nella maggior parte dei casi, si muovono su un fronte amplissimo, dalla povertà agli anziani, dalla disabilità alle famiglie fragili, agli immigrati e tanto altro ancora? Da tempo l’ordine professionale degli assistenti sociali chiede una specifica laurea magistrale per accedere alla professione e indirizzi specialistici per acquisire le competenze necessarie nei vari ambiti ma, come al solito, nessuno ascolta. Insomma, quando parliamo di assistenti sociali, facciamo riferimento a una categoria dove – al di là delle carenze di organico, ne mancano oltre un migliaio da Nord a Sud - possiamo trovare professionisti preparatissimi proprio sul tema minori e famiglie fragili, magari con un master in psicologia dell’infanzia, ma anche persone costrette ad occuparsi di mille problemi e quindi con una formazione inadeguata. Sarebbe stato logico, nell’immaginare una riforma del diritto minorile, rivedere anche il ruolo e la funzione dei servizi sociali che operano in stretta connessione con i tribunali, ma anche questo aspetto è stato “dimenticato” dal legislatore. Incompetenza? Problemi di bilancio? Altre incomprensibili ragioni? Inutile chiederselo. Purtroppo.
Il grande caos della riforma Cartabia
È arrivato il momento di parlare della grande ferita inferta al sistema di tutela minorile da una riforma a metà, che si illudeva di rivoluzionare il diritto minorile a costo zero, senza aumentare gli organici dei magistrati minorili, senza una valutazione preventiva di fattibilità organizzativa e senza deliberare alcun investimento in risorse umane e tecniche.
Perché parliamo di “ferita”? Perché una parte della riforma è già in vigore e ha già inciso pesantemente sull’attività dei giudici. La svolta più clamorosa c’è stata il 22 giugno 2022, con l’entrata in vigore del “nuovo” articolo 403. Legge attaccata e vituperata, al centro di attacchi molteplici perché legittimava l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia disposto dalla pubblica autorità, senza tuttavia prevedere adeguate garanzie di controllo. Una disattenzione nei confronti dei bambini motivata dal fatto che il legislatore nel 1942, quando cioè questo articolo fu introdotto – riprendendo una legge del 1925 sull’ordine pubblico - riteneva giusto lasciare ampia discrezionalità alle pubbliche autorità e agli enti di protezione dell'infanzia. Scelta giustificabile ottant’anni fa, ma non più oggi. Tanto che all’Italia sono arrivate condanne plurime da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo.
La riforma Cartabia ha in parte rimediato. Oggi, per l’applicazione, del “403” c’è una tempistica rigorosa - 24 ore per informare il pubblico ministero che ha poi altre 72 ore per decidere se annullare il provvedimento o chiedere al giudice minorile di confermarlo – e un coinvolgimento immediato dei genitori. Il magistrato verifica le ragioni che hanno indotto l’allontanamento del bambino - se davvero sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nel proprio ambiente familiare, a un grave pregiudizio o grave pericolo per la propria incolumità psicofisica – e quindi, entro altre 48 ore, provvede alla nomina del curatore speciale del minore e fissa entro 15 giorni l'udienza di comparizione del minore per l'audizione, dei genitori e del curatore stesso. E se il pm minorile non rispetta questa tempistica stringente? Il provvedimento decade e il piccolo torna in famiglia, con tutti i vantaggi, ma anche tutti i rischi connessi.
Ma, tempistica rigorosa a parte, la riforma – come detto - si è dimenticata di indicare il modo con cui devono essere allontanati i bambini. In assenza di un protocollo condiviso, in questi anni sono stati numerose le denunce di soprusi e violenze rivolte alle forze dell’ordine, intervenute su indicazione dei servizi sociali, per “prelevare” minori i cui genitori si opponevano con tenacia alla decisione ritenendo l’intervento arbitrario e immotivato.
Intanto l’applicazione della prima parte della riforma, che prevede un impegno quasi totalizzante dei magistrati e di tutto il personale della giustizia nei procedimenti definiti urgenti – circa il 10 per cento dei casi - ha di fatto paralizzato l’ordinaria amministrazione della giustizia minorile ordinaria, che rappresenta quasi il restante 90 per cento. L'introduzione di un unico rito ordinario ed in particolare delle procedure urgenti, da affrontare - come detto - con le stringenti scansioni temporali previste dal nuovo articolo 403 e dall'articolo 473 bis (provvedimenti indifferibili e urgenti), ha di fatto assorbito tutte le forze disponibili. E i casi inevasi si sono accumulati. Oggi sono decine di migliaia in tutta Italia.
La ragione è semplice. Per affrontare i casi urgenti in modo oculato e con la rapidità prevista – si tratta comunque, allontanandolo dalla famiglia, di decidere la sorte di un bambino, di un ragazzo e della sua famiglia - servono risorse professionali tali da assorbire quasi completamente le scarse disponibilità della maggior parte dei tribunali minorili. Una situazione che va a detrimento degli altri procedimenti civili, in specie quelli sulla responsabilità genitoriale caratterizzati da minore urgenza rispetto agli allontanamenti, ma altrettanto importanti. Stabilire se una madre o un padre hanno ancora il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sui propri figli è evidentemente una decisione che non si può improvvisare e che non si può rimandare a tempo indeterminato.
Cosa rimane da fare?
Ecco allora il problema. Se i giudici minorili sono in difficoltà per tutti i motivi che abbiamo spiegato, se i servizi sociali, parte integrante e insostituibile del sistema, andrebbero inquadrati diversamente e preparati in modo più adeguato alle mutate esigenze di una società sempre più disgregata, frammentata, vulnerabile, se gli specialisti di scienze umane, dopo il ridimensionamento dei giudici onorari, possono intervenire soltanto per predisporre perizie che riescono spesso a fotografare solo un ambito ristretto della situazione sotto esame, come si può pensare di affrontare in modo equilibrato casi tanto delicati e difficili, in cui il profilo giuridico si mescola a quello culturale, agli stili di vita, alle fatiche relazionali e a quelle economiche? La politica – certa politica - ritiene che giudici e servizi sociali siano al servizio di un’ideologia statalista secondo cui nessuno ha il diritto di interferire sulle scelte dell’apparato pubblico. I giudici lamentano la prevalenza di un dato culturale che vorrebbe limitare le possibilità di intervento di protezione dei minori a pochi casi estremi. E sono convinti che, abbassando il livello di tutela sia da parte del sistema giudiziario sia da parte del welfare, si esporrebbero i bambini e i ragazzi più fragili a gravi rischi.
Sono preoccupazioni comprensibili che vanno però considerate in un ambito di reciproca collaborazione, alla luce di una fiducia istituzionale che, al di là delle polemiche sul referendum, va ritrovata e consolidata in una prospettiva nuova. Le famiglie che non ce la fanno, i bambini che hanno bisogno di aiuto – abbiamo detto che sono quasi 350mila – devono poter contare su un sistema di tutela rinnovato, su una politica che prenda in mano con serietà e con coraggio il problema, armonizzando i compiti e gli interventi di tutti gli attori in campo (giudici, assistenti sociali, educatori, specialisti delle scienze umane, associazioni) in un quadro di concordia che, pur nel rispetto delle diverse posizioni, sappia davvero mettere al centro l’interesse dei piccoli, oggi troppo spesso evocato senza concretizzarlo. Non c’è alternativa. O si ha il coraggio di rinnovare profondamente il sistema, mettendo mano in qualche modo alla riforma “a metà”, superando polemiche e sospetti, o una situazione già difficile e compromessa rischierà di diventare presto ingovernabile.
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