mercoledì 8 settembre 2021
Rappresenta una concreta opportunità per la crescita e l’innovazione delle cooperative sociali e delle imprese, nonché una leva alle politiche attive
Contratti di rete per l'inserimento lavorativo: l'opportunità per innovare
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Nonostante la verificata resilienza della cooperazione sociale anche a fronte di fatti contingenti, come la pandemia, c’è oggi la concreta necessità per il settore di interrogarsi sulla possibilità di continuare a mantenere e accrescere possibilmente la propria funzione e la propria ricaduta sociale. Quando al centro di questo obiettivo vi è la generazione di occupazione a favore di soggetti svantaggiati (perseguita in senso stretto dalle cooperative sociali di tipo B, ma più in generale dalle imprese sociali di inserimento lavorativo), il rischio è che essa sia oggi compromessa da almeno due dinamiche che si sommano: la riduzione delle risorse economiche, sia pubbliche che private, che sostengono la realizzazione delle attività produttive delle cooperative sociali e la crescita delle categorie di soggetti fragili sul mercato del lavoro, accanto ai soggetti svantaggiati. Se negli ultimi anni le imprese sociali di inserimento lavorativo hanno operato con intensità sul fronte dell’aumento degli scambi con i privati, anche investendo in professionalizzazione dei propri lavoratori nonché nell’apertura a settori diversificati, oggi il continuare a mantenere la relazione con le imprese a livello commerciale può non essere sufficiente. Serve investire in modo condiviso in crescita produttiva ed innovazione che siano funzionali e pongano come elemento strategico l’inserimento lavorativo di persone deboli e svantaggiate. La soluzione di sistema può essere trovata nell’evoluzione dei rapporti con le imprese da legami commerciali a rapporti di collaborazione e condivisione di obiettivi e progetti. Un concreto strumento giuridico per promuovere una simile relazione è identificabile nel contratto di rete. Con tale contratto, «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati […]» (legge 9 aprile 2009, n. 33).

Nella flessibilità di applicazione garantita da tale definizione giuridica ampia, è esplicitamente previsto che sia ad oggetto del contratto di rete la realizzazione di attività produttive congiunte e di scambi di informazioni e prestazioni strettamente finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. È inoltre possibile sottoscrivere contratti di rete tra imprese anche di natura diversa, applicandoli quindi tra cooperative sociali, ma anche tra queste e le imprese. Dati alla mano, se il contratto di rete è uno strumento giuridico sufficientemente diffuso in Italia tra le imprese, nell’ambito preso in considerazione esistono tuttavia solo 24 contratti di rete tra cooperative sociali e 8 contratti tra cooperative sociali e imprese che hanno a oggetto anche l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Eppure, esso rappresenta una concreta opportunità per la crescita e l’innovazione delle cooperative sociali e delle imprese, nonché una leva alle politiche attive del lavoro rivolte ai soggetti svantaggiati e deboli. Ad analizzare il contratto di rete nel dettaglio è una recente ricerca realizzata da Euricse con il supporto di giuristi dell’Università degli Studi di Trento, nell’ambito dell’Accordo Quadro di Programma con la Provincia autonoma di Trento. Tra gli elementi salienti che portano a valorizzare questo modello giuridico rispetto ad altri sino ad oggi più praticati, vi è sicuramente la definizione degli 'obiettivi strategici' che i soggetti perseguono attraverso la rete, che deve essere finalizzata all’innovazione e alla crescita della competitività delle parti, soprattutto con riferimento al mercato finale. Porre al centro della strategia la realizzazione di una produzione condivisa tra cooperative sociali di inserimento lavorativo e imprese richiede di condividere conoscenze e idee, contaminando proficuamente le imprese, di investire nella professionalizzazione dei lavoratori svantaggiati e nell’accrescimento della visibilità (anche attraverso un brand sociale) del prodotto. Significa crescere in qualità, coprogettare nuovi prodotti e intercettare nuovi mercati, aumentando l’efficienza e i risultati. Per sostenere questo sviluppo e la massimizzazione del raggiungimento dell’obiettivo occupazionale posto al centro del contratto di rete, è inoltre possibile, per le parti, prevedere contrattualmente anche l’adozione del distacco semplificato o della codatorialità. Questo, nell’ottica di consentire un mix di azioni formativo-occupazionali tra cooperative ed imprese, la flessibilità della realizzazione da parte dei soggetti svantaggiati di prestazioni diverse durante l’anno nelle varie imprese retiste e la garanzia di tutela occupazionale e crescita professionale. Raggiungendo ulteriori ricadute in termini di specializzazione e di valorizzazione nel prodotto finale in un’ottica di sostenibilità e rilancio.

*ricercatrice Senior di Euricse

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