mercoledì 7 settembre 2022
C’è tempo fino al 30 novembre per farne richiesta all'Inps, in via telematica oppure tramite contact center o patronati. I fondi bastano per 5mila beneficiari
Indennità per lavoratori fragili

Indennità per lavoratori fragili - Archivio

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Semaforo verde dell’Inps alle domande di una tantum di 1.000 euro ai lavoratori fragili. C’è tempo fino al 30 novembre per farne richiesta, in via telematica oppure tramite contact center o patronati. Ma conviene affrettarsi, perché i fondi bastano per 5mila beneficiari e, una volta raggiunto il limite, pari a cinque milioni di euro per l’anno 2022, l’Inps non concederà più indennità. A spiegarlo è stato lo stesso Istituto di previdenza con la circolare 96/2022 e il messaggio, che ha dato il via libera alla presentazione delle domande. Destinatari dell’indennità, come accennato, sono i lavoratori «fragili», lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela malattia dell’Inps che nell’anno 2021, hanno svolto l’attività lavorativa nella «modalità agile», anche con diversa mansione, oppure che hanno svolto attività di formazione pure da remoto (si tratta delle tutele previste per il periodo della pandemia dal decreto legge 18/2020, il primo decreto di misure anti-Covid). A titolo esemplificativo, l’Inps indica quali beneficiari: operai del settore industria; operai e impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori del settore agricoltura; lavoratori dello spettacolo; lavoratori marittimi. Sono esclusi, invece, i collaboratori familiari, gli impiegati dell'industria, i quadri (industria e artigianato), i dirigenti, i portieri, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata dell’Inps. Per il diritto all’indennità, il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti che vanno dichiarati nella domanda, tramite autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000:

essere stato nell’anno 2021 un dipendente del settore privato con diritto alla tutela della malattia Inps;

aver presentato nel 2021 uno o più certificati di malattia per il non svolgimento dell’attività lavorativa in presenza in quanto lavoratore «fragile», ossia disabile gravità o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio per immunodepressione o patologie oncologiche o per terapie salvavita;

avere raggiunto nel 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia;

non avere svolto nel 2021 attività in modalità agile nei periodi con certificati di malattia.

Tra i requisiti è richiesto il superamento, nell’anno 2021, del periodo massimo indennizzabile di malattia, vale a dire:

180 giorni nell’anno solare, per operai del settore industria, operai e impiegati del settore terziario e servizi e operai del settore agricolo con contratto a tempo indeterminato;

da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare per gli operai del settore industria e gli operai e impiegati del settore terziario e servizi assunti a termine;

giorni d’iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni effettivi nell’anno solare per i lavoratori dell’agricoltura con contratto a termine;

180 giorni per i lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato; numero delle giornate di attività lavorativa svolte negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, per i lavoratori a tempo determinato;

180 giorni nell’anno solare per i lavoratori marittimi.

La domanda si presenta entro il 30 novembre attraverso il servizio online dedicato, accedendo al portale www.inps.it. In alternativa, si può richiederla tramite il servizio di contact center oppure per il tramite dei patronati. L’erogazione dell’indennità avverrà con accredito sull’Iban indicato dal richiedente, che deve risultare intestato o cointestato al richiedente.

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