martedì 25 settembre 2018
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve fare domanda alla sede dell'Istituto o trasmetterla con raccomandata a/r o con Pec (Modello 190)
Malati di mesotelioma, prorogata l'indennità
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Prorogata l’indennità una tantum di 5.600 euro riconosciuta agli ammalati di mesotelioma per attività lavorativa con esposizione ad amianto. Come previsto dalla legge di Bilancio del 2018, l’indennità spetta anche per il triennio 2018/2020 e, rispetto al passato, in caso di decesso del lavoratore ammalato ne hanno diritto gli eredi. A tal fine, è sufficiente che uno solo di loro presenti domanda nel termine (ordinatorio) di 90 giorni dalla data del decesso. A spiegarlo è l’Inail nella circolare n. 36/2018, dando il via libera alla proroga, la cui copertura degli oneri è garantita da fondi pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018/2020.

Aventi diritto alla prestazione sono i malati di mesotelioma che hanno contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori occupati in lavorazioni dell’amianto o per esposizione ambientale. Finora, in caso di decesso del malato di mesotelioma, la prestazione una tantum poteva essere corrisposta agli eredi soltanto nell’ipotesi in cui il de cuius avesse fatto l’istanza prima della morte. Per gli anni 2018/2020, invece, gli eredi hanno diritto autonomo: in caso di decesso del malato, la prestazione è riconosciuta a loro favore ripartita tra gli stessi.

Come accennato, il diritto all’una tantum si perfeziona con un’esposizione all’amianto che può essere “familiare” o “ambientale”. L’Inail spiega che l’esposizione familiare deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in lavorazione che lo esponeva all’amianto. Mentre l’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia, ossia con una latenza di almeno 10 anni dall’inizio dell’esposizione. Riguardo ancora all’esposizione ambientale, l’Inail, tenuto conto della presenza “ubiquitaria e diffusa” delle fibre di amianto sul territorio, precisa che la prestazione può essere riconosciuta in base a documentazione che attesti la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve fare domanda alla sede Inail o trasmetterla con raccomandata a/r o con Pec (Modello 190). Nell’istanza l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari a provare l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale. L’istanza va corredata dalla documentazione sanitaria.

Nel caso di eredi, la domanda va presentata da uno degli aventi diritto alla sede Inail o inviata per raccomandata a/r o Pec (modello 190E), entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di decesso del de cuius. La domanda deve contenere l’indicazione di tutti gli eredi, con relativa delega autenticata e va corredata dalla scheda di morte Istat.

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