martedì 7 giugno 2022
Pronto il modello - si chiama Rdc-Com/AU - per la richiesta dell’Auu nei casi in cui non è possibile l’erogazione in via automatica
Assegno unico anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza

Assegno unico anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza - Archivio

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Pronto il modello per la richiesta dell’assegno unico (Auu) da parte dei percettori di reddito di cittadinanza (Rdc), nei casi in cui non è possibile l’erogazione in via automatica. Il modello si chiama Rdc-Com/AU ed è pubblicato sul sito internet dell’Inps, da dove è anche possibile l’invio. Il modello è necessario, per esempio, per richiedere l’assegno per figli maggiorenni fino a 21 anni d’età. Operativo da marzo, l’Auu è erogato al nucleo familiare in relazione ai figli fino a 21 anni d’età. La disciplina (dlgs n. 230/2021) prevede l’erogazione d’ufficio ai nuclei familiari percettori di Rdc, con le stesse modalità del reddito di cittadinanza, cioè senza necessità di farne domanda come dovuto, invece, in ogni altro caso. In realtà, ha spiegato l’Inps, in alcuni casi è necessario che l’interessato fornisca ulteriori dati e informazioni in mancanza dei quali, altrimenti, non è possibile l’erogazione. Ad esempio, nel caso di “maggiorazione” spettante quando entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro; a tal fine, quindi, va utilizzata un’autocertificazione tramite il nuovo modelloRdc-Com/AU. Lo stesso per la maggiorazione spettante ai nuclei familiari con Isee fino a 25mila euro, se un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare. Con l’occasione l’Inps precisa che i nuclei ai quali è già avvenuto un primo pagamento, in linea generale, presentano le seguenti caratteristiche:

1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole Isee;

2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole Isee, nei limiti del 50% dell’importo spettante.

Il modello può essere presentato esclusivamente in modalità telematica, cioè direttamente dal sito internet dell’Inps, previa autenticazione con Spid, Cns e Cie. In alternativa, l’invio può avvenire tramite patronati, a partire dal mese di marzo di ogni anno (con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento).

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