lunedì 20 novembre 2017
L'Inps ha precisato che si tratta di reddito rilevante. La misura è erogata sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti
Con la vendita di una casa si può perdere
COMMENTA E CONDIVIDI

La vendita della casa è reddito rilevante per il diritto all’assegno sociale. L’ha precisato l’Inps in una recente nota (messaggio n. 4424/2017). Paradossalmente dunque, chi dovesse arrivare per necessità a vendere la casa potrebbe ritrovarsi senza pensione.

L’assegno sociale (che ha sostituito la pensione sociale) è la principale misure finalizzata ad alleviare lo stato di bisogno dei cittadini anziani in condizioni d’indigenza. Quest’anno vale 448 euro mensili, è erogato per 13 mesi e spetta in presenza dei seguenti requisiti: 65 anni e 7 mesi d’età (66 anni dall’anno prossimo); cittadinanza italiana; residenza in Italia da almeno dieci anni; stato di bisogno. Sull’ultimo requisito la disciplina prevede dei limiti che per il 2017 sono 5.825 euro ai single e 11.650 a chi è sposato.

In primo luogo l’Inps ha spiegato che l’assegno sociale è erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, al netto delle ritenute (fiscali e contributive). Pertanto, se a fronte di un’entrata reddituale alla domanda viene allegata una documentazione che provi la mancata erogazione del reddito, quest’ultimo può essere escluso. Ciò si verifica, per esempio, nell’ipotesi di mancata erogazione di ratei di pensione estera da parte di amministrazioni pubbliche straniere, se ciò viene documentato con attestazioni del consolato estero.

Tra i redditi di “qualsiasi natura” che vanno inclusi nel requisito reddituale, ha spiegato inoltre l’Inps, la giurisprudenza ha sottolineato che occorre tenere conto dei redditi effettivi: dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l’effettivo stato di bisogno nell’anno. In quest’ottica, l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno cui si riferisce, reddito di questa categoria. Ne consegue, per esempio, che, in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto di un’unità immobiliare non va computata la sola plusvalenza (ex art. 67 del Tuir), che è la quota soggetta a Irpef quale “reddito diverso”, ma l’intero ricavato.

Tra gli altri chiarimenti, l’Inps ha infine precisato che l’assegno divorzile liquidato in unica soluzione, in mancanza di un criterio per la ripartizione tra periodi antecedenti, va attribuito, come anno di competenza, a quello di erogazione. E che nel calcolo del requisito reddituale va compresa anche l’eventuale rendita Inail di cui sia titolare il coniuge, mentre sono escluse le indennità di accompagnamento di ogni tipo (indennità di comunicazione in favore dei sordi; assegni per l’assistenza personale e continuativa).


© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: