sabato 16 dicembre 2017
L'Istruzione della Congregazione per le cause del santi disciplina le materia della conservazione e dell'autenticità. Regolati anche i pellegrinaggi
Le reliquie di San Pietro portate sul sagrato della basilica Vaticana, in occasione della chiusura dell'anno della fede, il 24 novembre 2013. (ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI)

Le reliquie di San Pietro portate sul sagrato della basilica Vaticana, in occasione della chiusura dell'anno della fede, il 24 novembre 2013. (ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI)

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Nuove regole per la custodia, la cura, il trasporto e l’autentificazione delle reliquie di servi di Dio, beati e santi. Le stabilisce un’Istruzione della Congregazione delle cause dei santi dal titolo Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione.

Un documento con il quale si chiariscono compiti, responsabilità e modalità con cui gestire queste reliquie che «nella Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione, perché il corpo dei beati e dei santi, destinato alla Risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazione».

Il testo - che sostituisce l’Appendice dell’Istruzione «Sanctorum Mater del 2007 – ribadisce la distinzione tra «reliquie insigni» e «reliquie non insigni»: le prime sono il «corpo dei beati e dei santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l’intero volume delle ceneri derivanti dalla loro cremazione.

Le seconde, invece, sono «piccoli frammenti del corpo dei beati e dei santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone». Per entrambe, l’Istruzione, prevede che «siano custodite in urne o teche sigillate» e conservate in luoghi «che ne garantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto».

I resti mortali di servi di Dio e venerabili

Il documento della Congregazione prevede che le norme di conservazione e cura valgano anche «per i resti mortale dei servi di Dio e dei venerabili, le cui cause di beatificazione e canonizzazione sono in corso». In questo caso, però, «finché non sono elevati agli onori degli altari tramite la beatificazione, i loro resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico».

L'acquisizione delle reliquie

L’Istruzione delle Cause dei santi è divisa in tre parti. Nella prima si affronta il tema «dell’acquisizione» delle reliquie e sul ruolo della Congregazione delle cause dei santi. In particolare è previsto che prima di procedere a «qualsiasi operazione sulle reliquie» si deve «ottenere il consenso dell’erede», al quale si chiede di «donare i resti mortali del servo di Dio o del venerabile alla Chiesa, tramite uno strumento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civile ed ecclesiastiche». Competente di tutte queste operazioni è il vescovo diocesano (o l’eparca), che deve fare sempre riferimento alla Congregazione delle cause dei santi. Allo stesso dicastero vaticano bisogna fare riferimento indicando dove le reliquie vengono custodite, anche per eventuali traslazioni (spostamenti temporanei o definitivi).

I compiti del vescovo

Nella seconda parte si affronta «la fase diocesana o eparchiale delle possibili specifiche operazioni da svolgere». In particolare l’acquisizione e la ricognizione (cioè la verifica concreta) delle reliquie insigne di un servo di Dio: oltre alle designazione di notaio, promotore di giustizia, postulatore, è stabilito che tutte le operazioni di ricognizione avvengano «senza dare pubblicità all’evento», verificando se esistono i sigilli alla cassa contenente il corpo o i resti mortali e cercando conferme sull’autenticità delle reliquie stesse.

Il prelievo di frammenti

Al capitolo II della seconda parte si parla anche del «prelievo di frammenti e confezione di reliquie». Ribadito che «non è consentito lo smembramento del corpo», possono essere prelevate «piccole parti o frammenti» che siano «già separati dal corpo».

Proibito il commercio

L’Istruzione conferma che «sono assolutamente proibiti il commercio e la vendita delle reliquie, nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati».

Dedicato alla «traslazione dell’urna e all’alienazione delle reliquie» il capitolo II della seconda parte. Anche in questo caso il vescovo diocesano deve indicare alla Congregazione luoghi di partenza e di arrivo e ottenere l’assenso dei vescovi diocesani se la reliquia esce dai confini diocesani originari.

Il pellegrinaggio

Al «pellegrinaggio delle reliquie» è invece dedicata la terza parte dell’Istruzione. Anche in questo caso l’intera operazione deve ottenere il consenso della Congregazione e verificare prima della partenza dell’urna l’apposizione di sigilli che ne attestino l’autenticità. Inoltre il vescovo diocesano deve nominare un «custode-portitore», che accompagnerà le reliquie per tutto il percorso del pellegrinaggio. Un notaio, infine, redigerà un verbale di quanto fatto.

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