sabato 19 aprile 2025
La nota esplicativa del Dicastero per i testi legislativi che fa chiarezza in merito
Il battesimo di un bambino

Il battesimo di un bambino - web

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Si può abbandonare la Chiesa ma non si può chiedere che il proprio nome venga cancellato dal registro dei battesimi, perché tale registro non è «una lista di membri», ma un documento che attesta un fatto ecclesiale avvenuto, ossia la somministrazione di un sacramento, e un fatto in quanto tale non può essere cancellato.

Questo è il senso della nota esplicativa del Dicastero per i testi legislativi sul divieto di cancellazioni nel registro parrocchiale dei battesimi da poco pubblicata, in riferimento – pur senza dirlo esplicitamente – alle campagne per lo “sbattezzo” promosse da associazioni di atei militanti o a richieste dello stesso segno che vengono avanzate da singoli. Il diritto canonico non consente quindi «di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel registro dei battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione», prevede semmai la possibilità di può apporre al registro «l’actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica» quando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa. «Anche se i dati contenuti nei registri della Chiesa non possono essere cancellati», infatti, «in considerazione della finalità del proprio interesse e di quello di tutti i soggetti coinvolti, su semplice richiesta della persona coinvolta è consentito aggiungere le sue manifestazioni di volontà in tal senso nel contesto di un’udienza in contraddittorio». A riprova del fatto che «i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa».

Oltre a ciò, la nota fa presente come il registro «oltre a rilevare la condizione di battezzato della persona interessata», è «garanzia rispetto a terze persone nella Chiesa Cattolica, sia nel caso della celebrazione del matrimonio, sia nei confronti di coloro che hanno il compito di garantire la valida amministrazione di successivi sacramenti o l’assunzione di specifici impegni (come la professione perpetua nella vita religiosa), che hanno il Battesimo come requisito».

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