sabato 25 luglio 2015
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Cipolla: sentenza rivolta al passato e non vincolante «Una sentenza sconvolgente, che guarda al passato». Non usa i mezzi termini Giuseppe Cipolla, ordinario di Diritto tributario all’Università di Cassino e Lazio Meridionale. Ma subito avverte: «Nel nostro sistema giudiziario, una sentenza non costituisce un precedente vincolante». Perché "sconvolgente"? È davvero così assurda la sentenza della Cassazione che ha dato ragione al Comune di Livorno? La Corte ha deliberato su due questioni: se l’imposta dal 2004 al 2009 fosse dovuta, e in caso affermativo se fosse dovuta la sanzione. Direi che è due volte sconvolgente. In effetti eravamo convinti che un istituto scolastico, per la sua finalità educativa, e in presenza di perdita o pareggio di bilancio che escludessero il fine di lucro, non dovesse pagare... Il principio sconvolgente della Cassazione è proprio questo. Il bilancio in perdita è irrilevante, la finalità educativa e sociale pure. Basta che ci sia un qualsiasi corrispettivo, insomma un pagamento, un passaggio di denaro, e quella va considerata attività commerciale. Anche se a mala pena copro le spese? Anche se svolgo un servizio pubblico, pur non statale? Anche. Per la Cassazione c’è lucro oggettivo. Non le interessa se la scuola riesce a coprire i costi di produzione e l’eventuale chiusura in perdita è elemento irrilevante. Un’attività didattica,  in presenza di corrispettivo economico (le rette pagate dalle famiglie per i loro figli), è attività imponibile. A prescindere da ogni altra considerazione. Ci faccia capire. Se ci fossero altri ricorsi e altre sentenze analoghe, finirebbero per dover pagare non solo le attività didattiche, ma anche quelle sanitarie, sportive, culturali... Cattoliche e laiche. Un massacro. Appunto. La sentenza ha una portata dirompente ed è assai pericolosa. Se l’unico elemento dirimente per applicare l’imposta è il corrispettivo, a prescindere dalla finalità, secondo questa logica assurda dovrebbero pagare tutti. Anche chi oggettivamente non è in grado di pagare. Si profila la chiusura a tappeto di scuole, circoli culturali e ricreativi, cliniche, sedi di sindacati di ogni orientamento e colore. Anche se a pagare sono i soci... Se tutti si dovessero adeguare a questa doppia sentenza sconvolgente, sì. Lei ha detto che la sentenza è due volte sconvolgente. Qual è il secondo motivo? Ammesso che l’imposta sia dovuta, e per me non lo è, perché far pagare la sanzione? Saremmo comunque in condizioni di incertezza della norma. Ci aiuti a ricordare: la norma è l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992... Che ha subito vari interventi, soprattutto per precisare il criterio di ciò che va considerato 'commerciale'. Tra il 2012 e il 2014 ha subito una modifica all’anno. E allora: intanto la questione affonda nella 'preistoria', gli anni dal 2004 al 2009, poi la norma è sempre stata applicata in altro modo. Perché poi le sanzioni? E adesso? Non siamo negli Usa. Nel nostro sistema giuridico, un precedente non vincola il giudice. Non è però un precedente pericoloso? Non ce lo auguriamo, ma se ad altri istituti fosse chiesto di pagare, io suggerirei di resistere fino al giudizio. In altri casi la stessa Corte di Cassazione ha rinnegato giudizi emessi in precedenza. Credo che il buon senso alla fine non possa non prevalere.
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