giovedì 12 maggio 2016
​Diritti su casa, assistenza e reversibilità. Negata l?adozione (con "scappatoie"?)
L'abc della legge: a luglio le prime unioni
COMMENTA E CONDIVIDI

Le unioni civili sono legge: l’apposizione infatti della fiducia, senza modifiche, al testo approvato dal Senato, se da un lato ha impedito ogni apporto migliorativo, dall’altro ha evitato un nuovo passaggio parlamentare. Vengono introdotti due nuovi istituti: uno, le unioni civili per le coppie omosessuali e un altro per i conviventi (vedi su quest’ultimo il box a fianco). I TEMPI Le prime unioni civili potranno essere celebrate dopo circa un mese dalla promulgazione del capo dello Stato e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, prevedibilmente - quindi - per fine giugno o i primi di luglio. La legge infatti (al comma 34) stabilisce che «entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore» un decreto del presidente del Consiglio (su proposta del ministro dell’Interno) dovrà emanare le «disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri dell’archivio dello stato civile». Tali disposizioni sono necessarie in attesa dei decreti legislativi che il governo è delegato ad adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel dettaglio, si tratta di: «Adeguare alle nuove norme le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizione, trascrizioni e annotazioni»; modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale per consentire l’applicazione della disciplina anche a chi ha contratto all’estero un matrimonio, un’unione civile o istituto analogo; modificare ed integrare altre leggi o regolamenti per il necessario coordinamento col nuovo testo. LA CERIMONIA L’unione civile è una nuova «formazione sociale», stabilisce il 'punto uno' della nuova norma, a distinguere le unioni civili dal matrimonio. Ma lo stesso punto uno già contiene - primo di una lunga serie - un rimando sostanziale alla disciplina del matrimonio, fin dalla cerimonia. Che consiste in una «dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni». L’ufficiale di stato civile (come emerso nelle polemiche di questi giorni) può essere il sindaco, ma - specie nelle grandi città - potrà essere delegato un assessore o un consigliere, come accade già per i matrimoni. L’atto viene registrato «nell’archivio dello stato civile », presso il quale viene istituito un apposito registro. COGNOME Le parti, «per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome». OBBLIGHI RECIPROCI «Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione». Non c’è - modifica intervenuta al Senato che ha fatto discutere - l’obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. «Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». VITA «FAMILIARE» In palese contrasto anche terminologico con il proposito della premessa di non voler iscrivere il nuovo istituto nel solco dell’articolo 29 (relativo alla famiglia fondata sul matrimonio) si stabilisce che «le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato». REGIME PATRIMONIALE Il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale. REVERSIBILITÀ La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per i matrimoni: al partner superstite va la «legittima», cioè il 50 per cento, e il restante va agli eventuali figli. SCIOGLIMENTO Si applicano «in quanto compatibili» le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. ADOZIONI La legge esclude esplicitamente l’adozione del figlio del partner ( stepchild adoption) prevista nel testo inizialmente in discussione al Senato. Poi però, al punto 20, alla fine è stata inserita questa dicitura: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti», che potrebbe consentire, secondo le intenzioni di chi ha proposto l’aggiunta, l’applicazione anche alle unioni civili della disciplina prevista per le adozioni speciali. PARTI COME CONIUGI Sia pur con una formulazione più riduttiva proposta dal senatore di Ap Nico D’Ascola («al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti») resta, al punto 20, un rimando generalista al codice civile: «Le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile fra persone dello stesso». Per molti, il cuore del simil-matrimonio negato in premessa. CONVIVENZE. NIENTE REVERSIBILITA' E MENO DIRITTI: ECCO LA PARTE MENO CONOSCIUTA DELLA LEGGE Trascurata dal punto di vista mediatico, sebbene relativa ad un fenomeno numerico molto più rilevante, la seconda parte del testo regola le convivenze di fatto tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale". Per loro meno diritti, in particolare non è prevista la pensione di reversibilità. ASSISTENZA RECIPROCA. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Ciascuno può designare l’altro «suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per la donazione di organi». CASA In caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivnete superstite ha dirtto di continuare a vivere in quella abitazione tra i 2 e i 5 anni, a seconda delle durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo per essere inserito nelle graduatorie delle case popolari. REGIME PATRIMONIALE I conviventi "possono" sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali che può prevedere la comunione die beni. ALIMENTI. Se cessa la convivenza, il guidce può stabilire l'obbligo a prestare gli alimenti qualora l'altro convivente "versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento".

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: