«Negare la cittadinanza a una persona con disabilità per reddito insufficiente è discriminazione»

Pronunciamento del Consiglio di Stato: l'applicazione rigida delle norme esclude dal concesso del titolo di italiano chi ha il solo assegno di invalidità e perciò non può lavorare per ragioni di salute. Il presidente di Ledha, Manfredi: «Faccia scuola»
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May 26, 2026
«Negare la cittadinanza a una persona con disabilità per reddito insufficiente è discriminazione»
Nel 2015 Maria (nome di fantasia) presenta una domanda di cittadinanza italiana. Dopo cinque anni di attesa, nel 2020, il ministero dell’Interno respinge la richiesta perché la donna non è in grado di garantire uno dei criteri necessari per ottenere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza continuativa legale, ossia i redditi minimi, fissati a una soglia minima di oltre 8mila euro all’anno per una singola persona. La cecità di questo sistema di valutazione rispetto alle condizioni lavorative delle persone con background migratorio in Italia l'abbiamo raccontata più volte su Avvenire attraverso diverse testimonianze. Ma nel caso di Maria, a rendere ancora più complesso il raggiungimento di quella soglia minimo di reddito è la sua disabilità, con un'invalidità del 75% che le impedisce di svolgere il suo precedente lavoro di colf. La parola fine in questa storia è arrivata solo ora, dopo più di 10 anni, con un pronunciamento giuridico che riconosce come i criteri per ottenere la cittadinanza italiana discriminino le persone con disabilità: a stabilire che la disabilità non può e non dovrebbe più essere un ostacolo all’ottenimento di questo riconoscimento è il Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato dalla donna di origine straniera assistita dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di Ledha-Lega per i diritti delle persone con disabilità.
In particolare, con il supporto di Ledha, Maria ha presentato un ricorso straordinario al presidente della Repubblica, su cui il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole. I giudici amministrativi hanno infatti evidenziato come «la rigida applicazione dei parametri (relativi al reddito ndr) comporterebbe l’esclusione dall’accesso alla cittadinanza dei titolari di solo assegno di invalidità che, in quanto tali, sono caratterizzati da riduzione della capacità lavorativa». Una fattispecie in cui rientra anche Maria, che oggi riceve un assegno di invalidità, il quale però non costituisce reddito. «Questa sentenza rappresenta un precedente importante perché riconosce come discriminatoria la scelta del ministero dell'Interno di applicare in modo rigido i requisiti reddituali a una persona con disabilità che non può lavorare per ragioni di salute», ci spiega Alessandro Manfredi, presidente di Ledha. Non è un caso isolato, continua il presidente, ricordando che sempre più «persone con disabilità di origine straniera o con background migratorio si rivolgono al nostro Centro Antidiscriminazione per una richiesta di supporto che va dal lavoro all'accesso ai servizi, fino — come in questo caso — alle procedure per ottenere la cittadinanza».
«Non sappiamo quante persone si trovino oggi in una condizione analoga a quella di Maria, ma il nostro auspicio è che il ministero dell'Interno tenga conto di quanto riconosciuto dai giudici anche nella valutazione di altre domande», specifica poi Manfredi, augurandosi che «questo pronunciamento faccia scuola per tutti i casi simili a quello della donna». La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità — ratificata dall'Italia nel 2009 — afferma che tutte le persone con disabilità hanno il diritto di acquisire la cittadinanza su base di uguaglianza con gli altri, ricorda infine: «Ci auguriamo che questa sentenza rafforzi il cammino verso la piena attuazione di quanto la Convenzione prevede».

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