«Le norme sui trattenimenti nei Cpr non rispettano la riserva di legge»
La Corte si pronuncia sull'articolo che dispone la reclusione dei migranti irregolari nei Centri per il rimpatrio: la procedura è "inidonea", ma ricade sul legislatore il dovere di modif

Arriva nel primo pomeriggio l'attesa sentenza "numero 96" della Corte costituzionale. I giudici l'hanno depositata a fine mattinata. E il suo contenuto non bolla come incostituzionali i trattenimenti nei Cpr, ma invita caldamente Parlamento e Governo a innovare la procedura di legge, che attualmente non garantisce appieno i diritti dei migranti. A sera, fonti del Viminale fanno filtrare una prima valutazione: "La legge istitutiva dei Centri di permanenza per il rimpatrio risale al '98, ovvero alla legge Turco Napolitano - viene osservato -. L'odierna pronuncia della Corte Costituzionale mette in luce quindi una carenza risalente nel tempo senza tuttavia mettere in discussione la legittimità dell'utilizzo dei Cpr per il rimpatrio dei migranti irregolari". Le medesime fonti fanno sapere che "sul punto gli uffici del Viminale erano già impegnati nella redazione di una norma di rango primario".
I dubbi del giudice di pace e la non ammissibilità della questione
Nel merito, la Consulta dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (un addentellato al Testo unico sull'immigrazione Turco-Napolitano), sollevate in riferimento sia agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione. A rimettere le questioni all'attenzione della Consulta era stato un giudice di pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un centro di permanenza per i rimpatri (Cpr. Il magistrato aveva denunciato che il trattenimento si svolge secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario (in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione). Inoltre, aveva lamentato l'omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell'ordinamento penitenziario.
I giudici: norme inidonee, il legislatore ha il "dovere ineludibile" di migliorarle
Pur dichiarando non ammissibile la questione di costituzionalità, la Corte ha fissato alcuni paletti che Governo e Parlamento difficilmente potranno ignorare. La sentenza ha infatti riaffermato che il trattenimento nei Cpr implica un "assoggettamento fisico all'altrui potere", incidente sulla libertà personale. E dunque, per i giudici è sussistente il vulnus denunciato con riguardo alla riserva assoluta di legge, in quanto la disposizione censurata reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i "modi" della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo - che potrebbe anche essere non breve - in cui sono private della libertà personale (disciplina rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali). Ciò precisato, le questioni sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione sono state, tuttavia, dichiarate inammissibili, giacché la Corte ha evidenziato come a essa non sia consentito porre rimedio al difetto riscontrato e come invece ricada "sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta", che "assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta". Ancora, sul piano dei possibiili risarcimenti spettanti in alcuni casi a migranti trattenuti, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione riferita agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione "per incompleta ricostruzione del quadro normativo", riguardo all'operatività, a tutela dei diritti della persona trattenuta (oltre che dello strumento risarcitorio generale di cui all'articolo 2043 del codice civile), altresì "del rimedio di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile". Secondo i giudici, il ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata dall'articolo 700 del codice di procedura civile "ben può giustificarsi contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali, subite da chi sia trattenuto presso un Cpr", non oggetto di "puntuale disciplina" da parte del testo unico dell'immigrazione.
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