Gli avvocati, i "nuovi" Pm e i due Csm: scenari da post-referendum

di Raffaele Greco
La fine dell'unità della giurisdizione porta con sè alcune incognite da affrontare, sapendo che la riforma che verrà sottoposta a consultazione non si occupa del processo in sé ma solo dell'ordinamento della magistratura
January 31, 2026
Gli avvocati, i "nuovi" Pm e i due Csm: scenari da post-referendum
L'inaugurazione venerdì dell'anno giudiziario in Cassazione / Fotogramma
La categoria degli avvocati, a parte alcune autorevoli posizioni contrarie individuali, si sta spendendo compatta per il “Sì” al prossimo referendum sulla giustizia. Se ciò è coerente con l’ultradecennale battaglia dell’avvocatura (e specialmente dei penalisti) per la separazione delle carriere tra giudici e Pm, c’è però da chiedersi se e quanti avvocati siano davvero consapevoli delle possibili ricadute dell’odierna proposta di revisione costituzionale non solo sulla loro funzione, ma più in generale sui diritti dei cittadini.
Il fronte del “No” insiste molto sui rischi di indebolimento dell’indipendenza della magistratura e di sua sottoposizione all’influenza del potere politico, che emergono sia dall’introduzione del sorteggio per la designazione degli organi di autogoverno che dall’istituzione di un’Alta Corte titolare del potere disciplinare su Pm e giudici; tali rischi invero sono evidenti per le modalità con cui tali istituti sono delineati e per le lacune e incertezze sul loro funzionamento (la cui disciplina è rimessa a leggi future). In questa sede ci si concentrerà sugli scenari che potrebbero scaturire dall’istituzione di un’autonoma categoria di Pm, formalmente ancora autonomi e indipendenti ma staccati dalla “cultura della giurisdizione”.
Su questo punto si è molto detto e scritto: quanto all’obiettivo di assicurare la parità delle parti dinanzi a un giudice terzo, è perfino banale osservare che esso va perseguito all’interno del processo, e dunque le eventuali incongruenze ancora esistenti andrebbero corrette intervenendo sulle regole del processo. Il fatto che la riforma in esame del processo però non si occupi affatto, intervenendo solo sull’ordinamento della magistratura, induce a chiedersi se le scelte compiute sono realmente funzionali all’accrescimento delle garanzie dei cittadini nei procedimenti penali.
E allora, una prima considerazione va fatta circa l’impatto che la separazione di Pm e giudici potrà avere sul piano politico-associativo. Nel medio e lungo periodo, è difficile immaginare che l’attuale Anm possa sopravvivere come associazione unitaria, a fronte di una divaricazione della disciplina del rapporto di impiego di requirenti e giudicanti; la scomparsa dell’Anm potrà essere forse una buona notizia per i fautori della riforma, vista l’ostilità che la maggioranza di governo le dimostra sovente (anche nello stesso dibattito referendario), ma è prevedibile che la nuova categoria dei Pm si doti di un proprio sindacato. Per impedirlo occorrerebbe negare ai magistrati l’esercizio della libertà di associazione costituzionalmente garantita, ma questo i promotori della riforma non sono ancora arrivati a proporlo.
La futura associazione dei Pm potrà portare avanti rivendicazioni specifiche, connesse ai diversi interessi di cui sarà portatrice, al limite fino a pretendere un trattamento economico differenziato da quello dei giudici: la prestazione lavorativa dei Pm ha notoriamente sue peculiarità (quanto a orario di servizio, presenza in ufficio, regime del riposo festivo e delle ferie) le quali non potranno non essere enfatizzate dal venir meno dell’appartenenza a un ordine comune con i giudici. Ancora più significativa potrà essere la capacità dei Pm così organizzati di orientare l’opinione pubblica, con il possibile insorgere di tensioni e, forse, di intimidazioni rispetto all’azione degli organi giudicanti (ad esempio, con conferenze stampa delle Procure, ovvero campagne politico-associative, intese ad attaccare eventuali decisioni dei giudici sfavorevoli all’accusa, giocando su una certa diffusa sensibilità “giustizialista”).
Tali tensioni si riprodurranno tra i due neo-istituiti Csm di giudici e Pm, fra i quali potrebbero aversi veri e propri conflitti sull’interpretazione della legge o finanche su vicende specifiche, con effetti di reciproca delegittimazione. Quanto poi agli illeciti disciplinari, è ovvio che la funzione requirente reclamerà autonome previsioni, e c’è allora da chiedersi se e come sarà ancora sanzionabile la condotta di chi – come sembra avvenuto a Milano – dovesse occultare al giudice prove favorevoli all’imputato. In presenza poi di possibili errori o abusi delle Procure, qualora il Csm dell’ordine requirente dovesse mostrarsi timido o inefficace, è chiaro che l’unico soggetto che potrà intervenire per sedare i prevedibili malumori politici o mediatici sarà il governo, attraverso misure volte a depotenziarne l’azione o a renderla politicamente responsabile (è già in cantiere la proposta di sottrarre ai Pm il controllo della polizia giudiziaria).
In definitiva, escludendo che l’avvocatura aspiri a porsi come soggetto politico inteso a orientare le scelte fondamentali della disciplina processuale (ciò che per vero si potrebbe pensare alla luce di talune prese di posizione), c’è da chiedersi quanti avvocati che oggi si spendono per il “Sì” si rappresentino i possibili scenari che si sono descritti, e quanti aspirino davvero a esercitare la propria funzione in un contesto e con interlocutori simili a quelli qui delineati.
Presidente di sezione del Consiglio di Stato

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