Come avere i contributi per l'oratorio estivo

Le attività estive per ragazze e ragazzi organizzate dalle parrocchie sono spesso sostenute dai Comuni. Ecco cosa sapere per essere in regola anche alla luce della riforma del Terzo Settore
April 30, 2026
Come avere i contributi per l'oratorio estivo
L’estate è ormai alle porte e nelle parrocchie (come in molti istituti religiosi, soprattutto quelli che hanno il carisma dell’educazione e della formazione dei più piccoli) fervono i preparativi per gestire al meglio le attività estive rivolte ai ragazzi.

Le attività estive per i ragazzi.

Nelle varie latitudini e nel rispetto delle diverse tradizioni, i luoghi in cui si svolgono queste iniziative assumono nomi diversi: oratorio, ricreatorio, centro di aggregazione giovanile ed anche l’attività non ha una definizione univoca: si parla di oratorio estivo, grest, campi scuola… A prescindere dalle differenti denominazioni (di seguito useremo quella forse più comune di oratorio) si tratta di iniziative che hanno fondamentali tratti comuni: i destinatari, che sono i bambini e i ragazzi; gli spazi utilizzati, che sono le strutture parrocchiali o dell’istituto religioso; la tipologia delle iniziative, che intrecciano gioco e preghiera, svago e momenti formativi. Ciò che differenzia queste attività sono invece le modalità di gestione: la durata, che può andare da una settimana a quasi tutto il periodo estivo; la frequenza, che può essere quotidiana o di qualche giorno a settimana; l’orario giornaliero, che può essere di poche ore o andare dal mattino fino al tardo pomeriggio. Nelle realtà in cui queste iniziative sono più strutturate la mobilitazione prende il via già dal mese di aprile per pensare ed organizzare l’attività che di solito si svolge per almeno cinque settimane fra giugno e luglio: occorre innanzitutto individuare e formare i volontari e gli animatori, verificare gli ambienti. In ogni caso si tratta di attività che, se rivolte prevalentemente agli stessi ragazzi di cui la parrocchia (o l’istituto religioso) si prende cura durante il resto dell’anno attraverso le varie proposte e iniziative (dalla catechesi alla preparazione ai sacramenti, dall’animazione delle del gioco alle esperienze di impegno…), rientrano a pieno titolo tra le attività di “religione o culto”, come individuate dalle norme concordatarie: «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» (L. 222/1985, art. 16, lett. a).

I contributi pubblici e la funzione educativa e sociale degli oratori

Tra le fasi preparatorie delle attività estive vanno annoverati anche gli aspetti di sostenibilità economica e, quindi, la ricerca di fondi che consentano l’organizzazione delle diverse iniziative senza pesare troppo sulle famiglie. In particolare, gli enti presentano ai comuni i programmi che intendono realizzare chiedendo contributi per la loro realizzazione; i Comuni, riconoscendo nelle attività un indubbio valore sociale ed educativo di regola subordinano la concessione di aiuti alla stipula di accordi. La funzione educativa e sociale dell’oratorio è stata da tempo riconosciuta a livello nazionale con la legge n. 206/2003, che ha incentivato forme di collaborazione nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, come delineato dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 che all'articolo 1, comma 4, statuisce che «gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali». A ciò si aggiungono svariati interventi regionali, che in alcuni casi hanno addirittura preceduto il legislatore nazionale: ricordiamo, ad esempio, Regione Lombardia con la legge n. 22 del 23 novembre 2001, che all’articolo 1, comma 1 ha affermato che «la Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente».

Le attività oratoriane e la “riserva” di competenza dell’ente ecclesiastico

Lo Stato prende atto della funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie e dagli altri enti ecclesiastici mediante l’attività di oratorio, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia: l’ente pubblico, dunque, riconosce e sostiene le attività oratoriane, senza intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle medesime. Non si tratta di attività appaltate dal Comune alle parrocchie (o, in generale agli enti ecclesiatici), né di attività soggette a particolari autorizzazioni pubbliche, come accade ad esempio per i centri di aggregazione giovanile o i centri diurni: non sono infatti richiesti specifici standards qualitativi e organizzativi, quali ad esempio la presenza obbligatoria di educatori professionali o il rispetto di specifici parametri relativi al rapporto numerico fra bambini frequentanti e animatori. L’oratorio estivo è un’attività parrocchiale (o comunque del diverso ente ecclesiastico che la gestisce), pertanto continuano a rimanere di sua esclusiva competenza:
  • la definizione dei criteri educativi volti a verificare le domande di iscrizione;
  • la raccolta delle iscrizioni con relative quote;
  • l’organizzazione delle attività e delle gite;
  • la scelta dei programmi;
  • la durata e gli orari;
  • la scelta degli educatori.
Tra gli obiettivi dell’ente pubblico rientra senz’altro la realizzazione di servizi a sostegno dei ragazzi e della gioventù, per contrastare il disagio giovanile e garantire uno sviluppo armonico della personalità del giovane: tali obiettivi possono essere perseguiti con propri interventi e servizi specifici che si affiancano tuttavia a quelli promossi dal privato sociale.

La convenzione tra l’ente ecclesiastico e il comune

La collaborazione con il Comune si realizza generalmente attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione: è opportuno che le parrocchie contattino i competenti uffici della Diocesi di riferimento per verificare se la stessa sia da inquadrare fra gli atti di straordinaria amministrazione e necessiti dunque della previa autorizzazione canonica. In tale ipotesi, la parrocchia deve presentare idonea richiesta, allegando la bozza della convenzione non ancora deliberata dal Comune.  Ricordiamo, per mero scrupolo, che le cd. “comunità pastorali” o altre forme di aggregazioni tra parrocchie nate in diverse diocesi negli ultimi anni non sono un soggetto di diritto, pertanto è la singola parrocchia, il singolo ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che deve accordarsi con l’ente locale: qualora il Comune intenda erogare il contributo ad un gruppo di parrocchie del territorio, tutti i legali rappresentanti devono sottoscrivere l’accordo, salva la possibilità di nominare una parrocchia capofila che gestisca il contributo e lo distribuisca anche alle altre parrocchie indicate nella convenzione, secondo specifici criteri già concordati tra le parti. Le diverse forme di contributi pubblici. L’oratorio viene generalmente sostenuto dall’ente locale con l’erogazione di un contributo a fondo perso oppure attraverso l’offerta di servizi gratuiti o a prezzo calmierati (ad esempio l’utilizzo della mensa della scuola materna comunale, del pulmino del Comune, oppure l’ingresso a tariffa ridotta presso la piscina pubblica). Il contributo erogato non è certamente finalizzato a ripianare eventuali perdite di bilancio: l’ente pubblico può correttamente chiedere una relazione finale che evidenzi l’attività svolta, la durata e il numero complessivo di bambini residenti nel Comune, al fine di verificare il corretto impiego di fondi pubblici secondo le finalità indicate, ma non può pretendere che la parrocchia trasmetta un bilancio in perdita per erogare il saldo, né immaginare una restituzione di parte del contributo erogato qualora il rendiconto evidenzi un margine positivo. Altrettando corretto da parte della parrocchia è documentare i costi sostenuti per retribuire eventuali educatori professionali, qualora il Comune abbia inteso erogare un contributo a copertura totale o parziale di quel particolare costo. È importante prestare grande attenzione nella stesura della convenzione e nell’indicazione di oneri e obblighi a carico delle parti: un testo generico con errati riferimenti normativi lascia spazio ad interpretazioni discordanti e rischia di creare tensione fra le parti.

La Riforma del Terzo Settore e i possibili equivoci

Da ultimo, occorre segnalare una difficoltà che ultimamente si incontra nella stesura delle convenzioni: la parrocchia (o l’ente ecclesiastico di volta in volta coinvolto) viene erroneamente considerata un Ente del Terzo Settore, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e soggetta alla relativa normativa. La Riforma del Terzo Settore, diventata pienamente operativa anche sul piano fiscale a partire dal mese di gennaio 2026, ha creato confusione nell’inquadramento dell’ente ecclesiastico. Ricordiamo innanzitutto che con il termine “Riforma del Terzo Settore” si intende il complesso normativo composto dal decreto legislativo n. 117/2017, altrimenti detto Codice del Terzo Settore (CTS) e il decreto legislativo n. 112/2017 contenente la disciplina dell’impresa sociale, oltre a numerosi decreti attuativi. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quindi anche le parrocchie, possono assoggettare le Attività di Interesse Generale previste dall’articolo 5 del CTS alla disciplina citata attraverso la creazione del “Ramo del Terzo Settore”. È quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017: «le norme del presente Decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all’articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore».
Un’analoga previsione è contenuta anche dal Decreto sull’impresa sociale all’articolo 1, comma 4 con riferimento alle Attività di Interesse Generale elencate dall’articolo 2 del D.Lgs. 112/2017. Si tratta dunque di una possibilità, non certamente di un obbligo, che può essere utilizzata dagli enti ecclesiastici che svolgono una o più Attività di Interesse Generale, ma che, tuttavia, non è ammissibile per lo svolgimento delle attività tipiche di religione e culto ex art. 16, lett. a) della legge 222/1982, fra le quali rientra a pieno titolo l’oratorio. La Conferenza Episcopale italiana, in una recente nota, ha confermato tale orientamento precisando che: «le attività di educazione cristiana sono qualificate dalla normativa concordataria come attività di religione o di culto, riconoscendo così il loro specifico carattere religioso. Ordinariamente le attività di oratorio sono organizzate dagli enti ecclesiastici e sono qualificate come tali (catechesi; oratorio estivo; pellegrinaggi e attività residenziali). La qualifica di attività di religione o di culto svolta da un ente ecclesiastico comunque non impedisce di fruire di eventuali fondi pubblici», in virtù proprio di quanto previsto dalla più volte citata Legge n. 206/2003. Nessuna disposizione della Riforma ha abrogato le norme in vigore relative alla possibilità di convenzionamento con gli enti ecclesiastici: ciò è stato ulteriormente confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 131/2020 inerente al tema dell’amministrazione condivisa. Con ciò va inteso un nuovo modello di amministrazione fondato sulla collaborazione fra amministrazione e cittadini, in modo tale che questi ultimi passino da amministrati a co-amministratori, cioè soggetti attivi che operano per risolvere problemi di interesse generale: ciascuno può condividere le proprie risorse e capacità, in vista di un obiettivo comune. Nell’ambito dell’amministrazione condivisa, la Corte non esclude la liceità di forme di coinvolgimento di enti diversi dagli ETS, con strumenti e modalità certamente differenti da quelli previsti dall’articolo 55 del Codice Terzo Settore: le forme di convenzionamento con gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti fino ad ora adottate rimangono pertanto perfettamente lecite, basandosi su norme differenti dal decreto citato, ma ancora in vigore. La nuova normativa, dunque, non impedisce all’ente pubblico di sostenere le attività estive delle nostre parrocchie, così come è sempre avvenuto. Chiarito il quadro normativo entro il quale operare, è auspicabile una proficua collaborazione tra gli enti ecclesiastici, e le parrocchie in particolare, e i Comuni, al fine di sostenere un’attività utile e preziosa per tante famiglie.

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