Speranza di vita, gli effetti collaterali sugli assegni del clero
giovedì 17 settembre 2015
L'anno che verrà sarà più pesante per gli italiani prossimi alla pensione. L'età per il pensionamento aumenterà di ben 4 mesi netti: colpa di un nuovo indice della speranza di vita che salirà dai 3 mesi attuali a 7 mesi, e questi andranno ad aggiungersi all'età minima dei 66 anni.I 7 mesi in più valgono per tutti, e secondo l'Inps anche per gli iscritti al Fondo Clero, sebbene i ministri di culto abbiano superato questo requisito sin dal lontano 2003. Applicare i 7 mesi anche ai 68 anni per l'assegno della vecchiaia sacerdotale urta contro la logica e contro lo stesso decreto istitutivo 78/2009, come si evince da una sua attenta analisi. È un evidente illecito amministrativo, un inedito «eccesso di legislazione».Tuttavia nel Fondo Clero l'indice della speranza di vita, pur alieno, ha inciso pesantemente anche su una particolare facoltà riservata ai sacerdoti che superano i requisiti di età e contributi per la pensione di vecchiaia. È ancora vivo nelle cronache del Fondo il caso di un iscritto che alla soglia dei 90 anni non aveva ancora richiesto all'Inps la pensione già maturata 25 anni prima. Senza giungere a questi eccessi, la legge del Fondo ha previsto che, in caso di ritardo della domanda di pensione prolungato per almeno un anno intero, l'interessato ha diritto ad un aumento dell'importo mensile, detto «maggiorazione per differimento». Si tratta di una regola coerente con il vecchio requisito di 65 anni per la pensione del Fondo, con una duplice finalità: risarcire l'interessato del ritardo (voluto o non) del pensionamento e, nello stesso tempo, invogliare il rinvio dei pensionamenti per alleggerire la spesa pensionistica.L'età pensionabile è poi salita a 68 anni e già a questa età difficilmente gli interessati, crisi o non crisi, sono disposti a rinviare un assegno già disponibile. Se poi i 68 anni si allungano di altri 7 mesi, è evidente che la facoltà di «differimento» della pensione è ancora presente sulle carte ma di fatto non è più utilizzabile. Inoltre gli uffici ecclesiastici, ma ancor più gli enti di patronato, sono ben attenti a ricordare ai singoli interessati la vicina maturazione dei requisiti pensionistici, allontanando così ogni ipotesi di differimento, per beneficiare del quale il sacerdote dovrebbe poi attendere ancora un'età di 69 anni e 7 mesi (!).Il differimento non si applica alle pensioni di invalidità, allo scopo di garantire la funzione di sostegno economico, immediato e continuativo, caratteristica di questa particolare prestazione. Per l'invalidità non è richiesta infatti un'età minima, ma solo un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.
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