Scuola, pensioni al bivio con Quota 100
martedì 21 luglio 2020
I pensionamenti nella scuola avvengono quest'anno in un particolare intreccio di procedure e di requisiti normativi. La cessazione dal servizio – già prenotata a gennaio scorso – è resa disponibile infatti sia per conseguire la normale pensione di vecchiaia sia la pensione anticipata con Quota 100. Per entrambi i canali di uscita il personale interessato era tenuto ad esprimere, utilizzando la procedura telematica Polis, la scelta di proprio interesse oppure, escludendo il canale primario, la facoltà di Quota 100.
Sulla base di queste preferenze, l'Inps deve certificare prima di settembre (mese unico per le pensioni del settore scolastico) il diritto contributivo degli interessati, dando quindi il via libera per presentare la rituale domanda online entro il mese di agosto.
Tuttavia la lavorazione dei dati trasmessi dalle scuole, più articolata del previsto, ha indotto lo stesso Istituto ad alcune recenti precisazioni che si riflettono sulle aspettative del personale scolastico interessato.
Coloro che cessano dal servizio con riscontro negativo per un assegno ex Fornero ma che intendono accedere a Quota 100, pur senza averla richiesta inizialmente entro i termini ministeriali, potranno ottenere una seconda certificazione solo se risulti presentata all'Inps entro il 28 febbraio 2020 la dovuta domanda di pensione telematica per Quota 100. Chi non rientra in queste condizioni resta escluso dai pensionamenti di quest'anno.
L'Inps accoglie invece le richieste per la pensione anticipata ordinaria ex Fornero di coloro che hanno richiesto la cessazione dal servizio solo in Quota 100. In questo caso gli interessati possiedono di fatto una corrispondente anzianità di servizio più elevata di quella con i requisiti ridotti.
Sono inoltre respinte le certificazioni a quanti hanno comunicato una cessazione dal servizio cartacea direttamente alla scuola ed oltre le scadenze di rito. Queste situazioni ricadono fuori della procedura nazionale regolata sia da un decreto sia da una circolare ministeriale. Pertanto gli interessati, cessando dal servizio, potranno essere ammessi al pensionamento con decorrenza settembre solo in base ai requisiti per la generalità degli iscritti, raggiunti entro il 31 agosto e con una finestra di tre o di sei mesi, senza l'eventuale verifica del requisito raggiunto al 31 dicembre dell'anno di cessazione.
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