Il riscatto? Pensarci in seminario
giovedì 27 agosto 2009
La recente tornata delle dichiarazioni fiscali (730 ed Unico) ha portato alla ribalta le nuove regole sul riscatto dei titoli universitari, che consentono di dedurre dal reddito il costo dell'operazione, utilissima per la pensione. Le norme, in particolare, consentono di rateizzare il costo del riscatto fino a 120 rate, senza interessi, e di dedurlo per intero dal proprio reddito oppure dal reddito di un familiare, che sostiene il carico, come detrazione del 19%.
A questo si è aggiunta la nuova facoltà di riscatto riservata alle persone che non sono iscritte ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Si tratta dei cosiddetti "inoccupati". La previsione della legge sembra adattarsi in modo particolare alla situazione di diversi sacerdoti (come suggerito da alcuni interessati) in possesso di tali requisiti.
I sacerdoti in effetti svolgono una funzione sociale che non può essere equiparata all'attività di un lavoratore dipendente, oppure autonomo o professionista. Se oltre al ministero, i sacerdoti non svolgono una effettiva attività lavorativa (insegnamento ecc.), la loro unica iscrizione al Fondo di previdenza per il clero non sarebbe di ostacolo allo stato di "inoccupazione".
L'Inps ha chiarito, tuttavia, che lo svolgimento di una qualsiasi attività, comunque resa, fa perdere lo stato di "inoccupato"; e l'interessato " aggiunge l'Istituto " deve risultare anche non iscritto in tutte le forme di previdenza obbligatoria, nessuna esclusa, eccetto nelle Casse dei liberi professionisti, alle quali la legge riconosce una regolamentazione pensionistica pienamente autonoma e separata.
La situazione descritta impedisce quindi agli iscritti al Fondo Clero di poter utilizzare la nuova facoltà di riscatto. Tuttavia, si intravede nella legge uno spiraglio favorevole, non facile all'apparenza ma neanche impossibile da realizzare.
Esiste un lasso di tempo del giovane sacerdote durante il quale sono pienamente rispettati i requisiti di legge. Ed è quel breve periodo compreso tra la fine della formazione in seminario ed il giorno della consacrazione sacerdotale. Un arco di tempo che, a questo scopo, si può stimare in circa 30/40 giorni. È il tempo in cui si può dire acquisito il diploma di baccalaureato (cui corrispondono gli studi in seminario) e non ancora avviata l'iscrizione del neo sacerdote al Fondo Clero. Sono questi i giorni che consentirebbero il riscatto di questo diploma (o di altro titolo universitario) da un soggetto "inoccupato" e "non iscritto".
È comprensibile che la tensione spirituale, nell'imminenza della ordinazione, con le relative incombenze per la liturgia di consacrazione, siano distanti da interessi previdenziali di qualsiasi tipo. L'argomento merita tuttavia una riflessione su come la previdenza debba interessare il futuro sacerdote già dal tempo del seminario, per favorire le sue pensioni ma, prima ancora, per evitare i danni delle occasioni perdute.
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