Commercio, fuori dalle denunce
martedì 20 febbraio 2007
Lo stratagemma era noto: molti datori di lavoro che assumevano in nero, privando così i lavoratori delle assicurazioni per la pensione e per gli infortuni, denunciavano regolarmente il dipendente solo in occasione di un eventuale infortunio. Questo, per singolare coincidenza, avveniva sempre durante la prima giornata di lavoro. La finanziaria ha aggirato però il trucco e ha disposto che, a partire da quest'anno, le nuove assunzioni dei lavoratori devono essere denunciate entro le ore 24 del giorno che precede l'inizio effettivo delle prestazioni lavorative. Il nuovo sistema, oltre a far emergere buona parte del lavoro sommerso, è anche in grado di monitorare l'andamento del mercato del lavoro e di offrire valutazioni per le politiche legislative. La «comunicazione preventiva» al Centro territoriale per l'impiego è stata resa obbligatoria per tutti i datori di lavoro, compreso quelli del settore pubblico (enti, amministrazioni ecc.) e anche per i rapporti di lavoro non subordinato, come il lavoro autonomo, il lavoro associato ed altre tipologie. L'applicazione universale della norma ha suscitato però incertezze per diverse situazione lavorative. Il Ministero del lavoro è da poco intervenuto con le necessarie precisazioni sui diversi casi, confermando oppure escludendo l'obbligo della comunicazione preventiva. Una attenzione particolare è stata dedicata ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale. In via generale - precisa il Ministero - la comunicazione non riguarda le attività che rientrano nell'esercizio di una professione intellettuale, per la quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Oltre a questo, si devono ritenere totalmente escluse tutte le forme di lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) esercitato sia in forma professionale che occasionale e, a maggior ragione, tutte le attività autonome esercitate in forma imprenditoriale. In questa previsione vanno quindi compresi gli agenti e i rappresentanti di commercio costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale. Al contrario, non sono esenti i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale. Contributi 2006. Si chiudono oggi i versamenti contributivi dovuti per il 2006 a favore dei rappresentanti e degli agenti di commercio iscritti all'Enasarco, l'ente che liquida le pensioni integrative di categoria. Come dispone il Regolamento dell'ente, scade il 20 febbraio il termine per versare i contributi relativi all'ultimo trimestre dello scorso anno. I versamenti vanno effettuati utilizzando esclusivamente le procedure automatizzate (distinta di versamento dei contributi via web e addebito automatico su un conto corrente tramite Rid o Mav bancario). Sono ora disponibili sul sito «Enasarco» i modelli per comunicare le cessazioni di mandato e per richiedere la liquidazione del Firr.
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