Cappellani, indennità integrativa e tredicesima senza divieti
giovedì 8 dicembre 2016
Ad una fascia di pensionati della gestione ex Inpdap (con decorrenza posteriore al 10 novembre scorso) spetta, sulla rata di questo dicembre, sia la tredicesima sia l'indennità integrativa speciale nel loro intero importo.
Il cumulo delle due appendici pensionistiche riguarda i pensionati del settore pubblico che, oltre all'assegno mensile, hanno anche un rapporto di lavoro con lo Stato o un'altra pubblica amministrazione (Poste, Ferrovie ecc.). A questo profilo appartengono anche i cappellani in servizio nei settori della sanità pubblica, della sicurezza e della difesa.
La novità è, appunto, il cumulo integrale di tutti gli emolumenti che in altri tempi non sarebbe stato possibile. Sono passati infatti più di venti anni da quando due sentenze della Corte costituzionale (566/1989 e 232/1992) avevano già dichiarato illegittimi i divieti di cumulo fra stipendi, tredicesime e indennità integrative.
La Corte aveva anche ritenuto che fosse necessario fissare un importo, oppure una quota dello stipendio, oltre il quale bloccare la tredicesima, e sotto il quale poter cumulare stipendio e indennità. Sono trascorse diverse legislature, ma il Parlamento non ha mai provveduto all'indicazione della Corte. Al contrario, numerosi i ricorsi degli interessati che hanno affollato gli uffici della previdenza e le aule dei tribunali.
Con l'appoggio del Ministero del lavoro, l'Istituto di previdenza ha ritenuto pertanto di dover mettere fine al lungo silenzio del legislatore, tenuto conto che ormai il sistema previdenziale ammette la piena cumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro dipendente o autonomo. E quindi riconosce d'ufficio il diritto di cumulo sulle nuove pensioni. Invece i cappellani già pensionati e interessati alla vicenda dovranno chiedere alla sede dell'Istituto che gestisce la pensione il ripristino degli importi non corrisposti, compresi gli interessi legali e, se dovuta, la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale. Ovviamente, indugiare nella presentazione della richiesta sposta in avanti il quinquennio della prescrizione, e di conseguenza si perde il rimborso che sarebbe spettato per il periodo di rimando. Per le cause in corso, l'Inps documenterà in giudizio il riconoscimento del diritto del ricorrente e la conseguente cessazione del contendere.
La tredicesima mensilità è riconosciuta, sin dal 1946, a tutti i lavoratori dipendenti (comprese i lavoratori domestici ed esclusi i collaboratori), ma sulla sua applicazione spuntano ancora novità, come i particolari effetti sull'Ape, l'anticipo pensionistico, che entrerà in vigore con la nuova legge di bilancio.
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