Adozioni, indennità più estesa
martedì 15 gennaio 2013
Le professioniste senza cassa di previdenza e le collaboratrici che adottano oppure ricevono un minore in affidamento hanno diritto all'indennità di maternità per cinque mesi, anziché per i tre mesi finora stabiliti. La nuova regola deriva dalla sentenza della Corte costituzionale n. 257 dello scorso 22 novembre. Secondo la Consulta, la tutela della maternità, biologica o adottiva, deve riguardare oltre alla protezione della donna anche le esigenze preminenti del minore, di carattere relazionale ed affettivo, connesse allo sviluppo della sua personalità.Le ragioni del bambino. Nel Testo Unico per la tutela della maternità e della paternità (n. 151/2001) la Consulta ha rilevato una disparità di trattamento, nel settore del lavoro autonomo, tra madri biologiche e madri adottive e, nella categoria dei genitori adottivi, tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome. Nell'ottica della tutela del minore, risultano così illogiche le differenze fra categorie lavorative, differenze che non riguardano però il diritto delle madri di assistere il bambino. Sono invece identiche le esigenze di un bambino qualunque sia il tipo di evento, nascita o adozione, che determina la sua nuova presenza nella famiglia di una lavoratrice dipendente oppure autonoma.L'Inps precisa ora le condizioni del nuovo diritto. Interessati all'indennità di mater-nità o paternità sono le donne e gli uomini iscritti alla Gestione separata dell'Istituto, che ricevono in adozione, nazionale o internazionale, un minore che non abbia superato i 6 anni di età al momento del suo ingresso nella famiglia (oppure i 18 anni per i casi internazionali), purché non siano iscritti contemporaneamente ad una altra gestione pensionistica obbligatoria e non siano pensionati.L'estensione da 3 e 5 mesi da applicare alle pratiche di indennizzo più recenti deve essere riconosciuta anche agli eventi non ancora esauriti, vale a dire alle situazioni giuridiche non colpite dalla prescrizione (1 anno) oppure non ancora vincolate da una sentenza passata in giudicato. Ciò significa che gli operatori dell'Inps, d'ufficio, devono rimettere in lavorazione le richieste già definite con le vecchie regole per attribuire il nuovo beneficio. In particolare alle libere professioniste sarà richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la rispettiva astensione dal lavoro anche per i due mesi aggiunti in base alla sentenza della Corte costituzionale. In ogni caso è facoltà delle interessate poter intervenire direttamente. L'indennità è pari all'80% del reddito da collaborazione o da libera professione prodotto nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo indennizzato.Indennità di paternità. L'analogo sostegno economico per il padre collaboratore o professionista è previsto solo in caso di grave infermità o di morte della madre, di abbandono da parte di costei della famiglia oppure di adozione o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
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