Legge elettorale. Proviamo a partire bene
Serve un confronto da impostare con chiarezza. A cominciare dalle parole impiegate: dal "premio di governabilità", al principio di rappresentanza, alla stabilità
Superata la delicatissima votazione referendaria sul rapporto tra politica e magistratura, Governo e Parlamento hanno avviato un confronto su un tema altrettanto delicato, quello sulla nuova legge elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Se è commendevole che, probabilmente anche a seguito della votazione referendaria, sia stato avviato un confronto in Parlamento che possa pervenire a un testo condiviso al di là della sola maggioranza parlamentare o almeno aperto al contributo delle opposizioni (considerato che quelle elettorali sono le regole di base della vita democratica, e che dunque devono essere ed essere percepite come sincere e comuni, pena il suo indebolimento), tale confronto deve rispondere ad alcuni requisiti di base che gli permettano di partire con il piede giusto.
Una domanda preliminare si impone: è costituzionalmente corretto modificare la legge elettorale immediatamente prima del voto? Prescindendo dalla circostanza che, quando ciò è stato fatto, non ha portato fortuna ai suoi promotori, risponderei così: lo è nella misura in cui venga consentito che, prima del voto, la sua legittimità costituzionale possa essere verificata dal giudice competente. Venendo ai requisiti del confronto parlamentare, rilevano anzitutto, anche in questo caso, la verità e la chiarezza delle parole impiegate. Un primo esempio è l’espressione “premio di governabilità”, cioè l’assegnazione di una quota aggiuntiva di seggi che scatta ove il partito o la coalizione raggiunga una certa soglia percentuale. La parola “governabilità” è di per sé problematica, perché implica che il valore principale nella vita politica sia quello della rapidità della decisione, e perché evoca qualche cosa che le sole regole non potranno mai assicurare. Mentre il principio di rappresentanza (o rappresentatività) è un vero e proprio principio costituzionale, quello della “governabilità” è, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, un’esigenza da tenere in considerazione. Ora, un principio e un’esigenza non stanno sullo stesso piano: non si può giustificare con la seconda un vulnus sproporzionato del primo. Inoltre, la vera “governabilità” sta nella sincerità delle regole elettorali e nella loro capacità di promuovere coesione: gli esempi cui ispirarsi non mancano (mi permetto di rinviare al testo e alla relazione illustrativa dell’Atto Camera n. 1453, XVII legislatura).
Un secondo esempio è la parola “stabilità”, che ricorre ossessivamente: ci si riferisce alla stabilità dei Governi o dell’azione di governo? Sono due accezioni molto diverse, come l’esperienza quotidiana dimostra: non distinguerle confonde inevitabilmente la discussione pubblica e il confronto politico. Un terzo esempio è la proposta di indicare, in sede di presentazione di una lista o di una coalizione, il nominativo del candidato proposto come Presidente del Consiglio dei ministri. Non si tratta di un dettaglio: si vuole alludere a un “premierato” mascherato? Se così fosse, la ragione di una maggiore trasparenza sarebbe frustrata. Inoltre, codificare aspetti che, in una forma di governo parlamentare, stanno nella responsabilità e nella capacità delle forze politiche non è mai saggio. Al momento in cui scrivo, non è ancora definito il perimetro della discussione parlamentare e dunque l’effettiva volontà di un reale confronto. Proviamo, comunque, a partire bene.
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