La riforma. Si può essere obiettivi senza essere distaccati?
Ancorché immersi in una sempre più accesa campagna referendaria, è possibile definire un quadro lessicale e concettuale che aiuti l’elettore a farsi un’idea dei termini della discussione sulla revisione costituzionale in vista del 22-23 marzo
È possibile, ancorché immersi in una sempre più accesa campagna referendaria, delineare un quadro lessicale e concettuale che aiuti l’elettore a farsi un’idea dei termini della discussione sulla revisione costituzionale in vista del 22-23 marzo? Sono consapevole che i termini di una discussione su temi così delicati e cruciali dipendono, almeno in parte, dall’approccio del commentatore, ma ciò non dovrebbe impedire di tentare di offrire un panorama delle questioni e di individuare il cuore della revisione costituzionale. Insomma, richiamando l’onesto proposito del sociologo statunitense Charles Wright Mills, si dovrebbe cercare di essere obiettivi, senza fingere di essere distaccati (o neutrali). I promotori e i fautori della riforma hanno, va da sé, l’onere di chiarire e di provare le ragioni che l’hanno motivata. E già da questo assunto viene un primo problema, perché le ragioni addotte sono molteplici, e rischiano dunque di non aiutare l’individuazione del nucleo della revisione costituzionale. Si dice: il nucleo è la separazione delle “carriere” tra giudici e pubblici ministeri. Ma allora perché riunificarli sotto un’unica Corte disciplinare, permettere al Consiglio superiore della magistratura giudicante di nominare in Cassazione i pubblici ministeri e soprattutto perché sorteggiare i componenti togati dei Consigli?Si dice altresì: il nucleo è sconfiggere le correnti interne all’Associazione nazionale magistrati. Ma allora perché separare giudici e pm? Senza contare il rischio di creare o favorire correnti occulte e di mortificare il dibattito politico-culturale sul ruolo del magistrato nella società. Si dice infine: il nucleo è ricondurre il Csm a un ruolo amministrativo, riportandolo all’originaria funzione costituzionale che sarebbe stata compromessa da un progressivo allargamento dei compiti. Ma, se è così, a che giova separare le carriere? E non è forse esatto quanto ancora recentemente ci dice il dibattito internazionale, che cioè l’indipendenza dei magistrati è la pietra angolare (cornerstone) delle democrazie?
D’altra parte, il Csm, proprio al fine di assicurare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, prende il posto, per le decisioni sul percorso professionale dei magistrati e sull’organizzazione degli uffici giudiziari, del ministro della giustizia, che non è certo un mero organo amministrativo, anche se, come del resto il Consiglio superiore, adotta provvedimenti che possono essere sostanzialmente amministrativi. Perché allora sottolineare il ridimensionamento del Csm? Nella giurisprudenza costituzionale italiana esso è generalmente configurato come organo di rilievo costituzionale, al cui interno la rappresentanza “togata”, se non può essere intesa come rappresentanza politico-partitica, è certamente rappresentanza di sensibilità, di cultura, di colleganza professionale, di concezione della funzione della giurisdizione e del suo rapporto con gli altri poteri. Non vale, in senso contrario, richiamare una lontana pronuncia del giudice costituzionale, la n. 142 del 1973, perché in essa la Corte si limitava a negare che il Csm possa essere inteso come rappresentante in senso tecnico dell’ordine giudiziario (per contro ammettendo che di esso si potesse parlare come organo a composizione parzialmente rappresentativa). Confido che il lettore possa benevolmente giovarsi di questa sintesi dei termini della discussione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



