Politica e magistratura, squilibrio o riequilibrio?
Dobbiamo chiederci se la riduzione di ruolo e di poteri del Csm, cioè dell’organo chiamato dalla Costituzione a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, significa o no riduzione dell’indipendenza di quest’ultima
Nell’ultimo intervento di questa rubrica (30 gennaio u.s.), concludevo con la domanda su quale sia il “cuore” della revisione costituzionale su cui saremo chiamati a esprimerci nel prossimo referendum, e specificamente se esso consista nel “riequilibrio” tra politica e magistratura.
La domanda è pressoché obbligata, tenuto conto che il nucleo della discussione pubblica verte proprio su questo: l’indubbia riduzione di ruolo e di poteri del Csm (sdoppiato, con componenti variamente sorteggiati, privato delle attribuzioni in campo disciplinare), cioè dell’organo chiamato dalla Costituzione a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, significa o no riduzione dell’indipendenza di quest’ultima?
In prima battuta, la domanda parrebbe quasi retorica. La nostra Costituzione si caratterizza per equilibrio: tra la prima parte, dedicata ai diritti e ai doveri, e la seconda parte, dedicata all’ordinamento dei poteri; all’interno di questa seconda parte, tra gli organi di indirizzo politico, segnatamente Governo e Parlamento, e quelli di garanzia (segnatamente Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, magistratura); nel Titolo dedicato alla magistratura, per l’equilibrio all’interno del Csm e tra quest’ultimo e il Ministro della giustizia. Toccare un equilibrio, senza sostituirlo con un altro, comporterebbe uno squilibrio all’interno del testo costituzionale.
I promotori della riforma, tuttavia, avanzano un’obiezione importante: non si tratterebbe di squilibrio, ma di un necessario riequilibrio, in quanto l’attuazione del modello costituzionale ha comportato, per la magistratura nel suo insieme e per il Consiglio superiore in particolare, un notevole allargamento di ruolo e di funzioni. Per limitarci al Csm, esso ha avuto compiti ulteriori rispetto a quelli costituzionalmente previsti e li avrebbe esercitati con modalità parimenti estensive, anche in forza del collegamento tra i componenti di derivazione togata e le “correnti” all’interno dell’Associazione nazionale magistrati. La revisione lo riporterebbe dunque al suo ruolo proprio, di organo amministrativo o di “alta” amministrazione.
L’obiezione solleva una questione reale, tenuto conto che il ruolo del Csm si è consolidato in relazione all’evoluzione degli altri organi costituzionali e del ruolo stesso della magistratura in una società complessa, nella quale la legislazione fatica a tenere il passo con i cambiamenti culturali, sociali ed economici. Grazie alla giurisprudenza costituzionale e alla dottrina, si è passati dall’inquadramento meramente “amministrativo” del Consiglio al riconoscimento di un suo ruolo “costituzionale”. Questa evoluzione non dovrebbe tuttavia sorprendere. Il Csm viene previsto dai costituenti come l’organo che, con riguardo alla gestione del percorso professionale dei magistrati ordinari (assunzioni, trasferimenti, “promozioni” e provvedimenti disciplinari) prende il posto, a salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, del Ministro della giustizia. Già in origine, dunque, il Csm non era, a rigore, un organo meramente amministrativo, una sorta di ufficio personale della magistratura, a meno di non pensare che i costituenti siano stati ingenui o astratti, quando hanno previsto l’elezione dei rappresentanti da parte di tutte le categorie dei magistrati ordinari: una rappresentanza certamente non politico-partitica, ma culturale e di sensibilità giuridico-culturale o, se si vuole politico (in senso lato, ovviamente) - culturale.
Da qui la problematicità della revisione costituzionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



