Tutti i dubbi dei giuristi sul pacchetto sicurezza
Per il docente di diritto penale Masera e per la costituzionalista Ciolli, su fermo, cauzione e scudo penale le garanzie fissate dalla Costituzione «sono una linea rossa da non superare»

Sulle ipotesi di norme in arrivo permangono le perplessità espresse da alcuni giuristi di vaglia, interpellati nuovamente da Avvenire. Sul possibile fermo di 24 ore per alcuni tipi di sospettati, resta scettico il professor Luca Masera, ordinario di Diritto penale all’università di Brescia. « Mi pare una linea rossa: quando la libertà personale è sottratta alle garanzie della magistratura e entra nella disponibilità dell’autorità di Governo - dice -, c’è un pericolo per la tenuta dello Stato democratico. Nemmeno nella stagione del terrorismo, ben più violenta e cruenta, si era arrivati a ipotizzare che sulla libertà decidesse liberamente l’autorità di polizia. Quando è in gioco la libertà personale deve intervenire l’autorità giudiziaria». Anche sullo scudo penale per chi commette taluni reati per legittima difesa o in adempimento di un dovere, Masera si dice perplesso: «Bisognerà vedere come è scritta la norma. Graverà in capo al Pm discriminare, capire, interpretare? E poi, com’è noto, l’iscrizione nel registro degli indagati è anche un atto di garanzia a tutela dell’indagato stesso, che così può articolare la propria difesa. Il non indagato come potrà difendersi, ad esempio in caso di autopsia della vittima?». secondo il professor Masera, invece, andrebbe fatto capire «ai cittadini che se muore qualcuno perché qualcun altro gli ha sparato, seppur per legittima difesa, è inimmaginabile che non si apra un procedimento penale. Sia come sia, un essere umano è morto. E che lo Stato neanche apra un procedimento, mi pare una barbarie».
Robusti dubbi vengono sollevati pure da Ines Ciolli, professoressa associata di Diritto costituzionale alla Sapienza di Roma : «Il fermo di polizia parrebbe sganciato dalla magistratura, come invece prevede l’articolo 13 della Costituzione, a garanzia di un corretto svolgimento del fermo, anche se ex post. Se così fosse, le forze di polizia (o il questore) deciderebbero discrezionalmente anche il rilascio della persona sospettata? Nemmeno per la violenza negli stadi si è giunti a tanto. La Costituzione prevede siano condizioni eccezionali a legittimare atti come questi, che altrimenti diventano facilmente soprusi, intollerabili in democrazia». Ancor più netta è la valutazione della costituzionalista rispetto a una eventuale cauzione preventiva per le manifestazioni: «Richiederla costituirebbe una limitazione della libertà di riunione, aggiuntiva rispetto ai limiti dell’articolo 17 della Carta , che prevede che le riunioni abbiano come sole limitazioni il fatto di essere pacifiche e senza armi». E la previsione già esistente del preavviso di almeno tre giorni, nel caso di riunioni in luogo pubblico? «Quella non deve considerarsi come ulteriore limitazione al diritto di riunione - considera Ciolli -. Non a caso, in diverse sentenze la Corte costituzionale ha inteso quel preavviso come un obbligo ricadente sugli organizzatori e non su chi partecipa alla riunione, che anche in assenza di preavviso non può essere sciolta». Infine, sullo scudo penale, per la docente della Sapienza, «sembra del tutto incompatibile con lo stato di diritto e con la nostra Costituzione». Con quali principi, in particolare? «Con l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con l’obbligatorietà dell’azione penale e ancora col diritto di difesa dei cittadini eventualmente colpiti», snocciola Ciolli, che conclude: « Prevedere delle norme speciali e di favore sarebbe come dire che non ci si fida della giustizia» e questo un Governo non dovrebbe nemmeno «pensarlo».
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