Giustizia, ecco come la riforma cambia i processi disciplinari
L'apposita Sezione del Csm viene sostituita dall'Alta Corte, formata da componenti scelti in buona parte (9 su 15) per sorteggio

La creazione di un’Alta Corte disciplinare è uno dei punti qualificanti delle riforma costituzionale Nordio che separa le carriere dei magistrati, insieme allo sdoppiamento del Csm. Di fatto, i procedimenti sull’operato delle toghe - che oggi sono di competenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - saranno affidati (sia per i giudici, sia per i pm) a questo nuovo organo. Vediamo allora come è strutturata la funzione disciplinare e come lo sarà se entrerà in vigore la modifica della Costituzione, in caso di vittoria dei Sì nel referendum.
Il sistema attuale
L’articolo 105 della Costituzione, nella stesura in vigore, elenca tra le funzioni del Consiglio superiore della magistratura quello di decidere i «provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». L’organo disciplinare per i magistrati ordinari è costituito, appunto, dalla Sezione disciplinare del Csm. Essa si compone di sei membri effettivi: il vicepresidente, che è uno dei consiglieri “laici” eletti dal Parlamento, e cinque componenti, dei quali uno “laico”, uno degli eletti tra i magistrati di legittimità, due degli eletti come magistrati giudicanti di merito e uno degli eletti come pubblico ministero.
Le sanzioni disciplinari sono: l’ammonizione; la censura; la perdita dell’anzianità (non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni); l’incapacità temporanea a esercitare funzioni direttive o semidirettive (non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni); la sospensione dalle funzioni da 3 mesi a 2 anni; la rimozione. L’azione disciplinare è promossa dal ministro della Giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il processo si tiene in udienza pubblica presso il Csm e le decisioni della Sezione disciplinare possono essere impugnate davanti alle sezioni unite civili della Cassazione.
Come cambierebbe
La riforma, riscrivendo l’articolo 105 della Costituzione, sottrae al Csm la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti,
per affidarla, come detto, a un’Alta Corte. Quest’ultima si compone di 15 giudici: tre nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di «soggetti in possesso dei medesimi requisiti», che il Parlamento in seduta comune compila entro sei mesi dall’insediamento; sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; tre estratti a sorte tra i magistrati requirenti con gli stessi requisiti. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e il loro incarico non può essere rinnovato.
Il presidente della Corte disciplinare è eletto tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o dal Parlamento. È prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell’Alta Corte davanti alla stessa Corte, che giudica però in una composizione differente. Per la determinazione degli illeciti disciplinari e delle sanzioni, della composizione dei collegi, delle forme del procedimento disciplinare e del funzionamento della Corte, la riforma costituzionale rinvia alla legge ordinaria.
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