Due Csm e sorteggio, che cosa cambia con le carriere separate
La riforma sdoppia l'organo di governo autonomo dei magistrati: uno si occuperà dei giudici e uno dei pm. All’estrazione il compito di togliere potere alle “correnti”

La separazione delle carriere dei magistrati presuppone lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura ed è il cuore (insieme alla “rivoluzione” del procedimento disciplinare, che vedremo in un’altra occasione) della riforma costituzionale approvata in via definitiva dal Parlamento il 30 ottobre scorso. Vediamo, perciò, com’è il Csm oggi e come cambierebbe se la riforma fosse confermata dal referendum che si terrà in primavera, in una data ancora da stabilire.
L’assetto attuale
Il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilievo costituzionale al quale è affidato l’esercizio del governo autonomo della magistratura, la quale - come stabilisce la Costituzione all’articolo 104 - «costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». A garanzia di questo status, i padri costituenti ne affidarono la presidenza al capo dello Stato, che è perciò uno dei membri di diritto del Csm. Gli altri due sono il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la stessa Cassazione. Gli altri 30 consiglieri sono così suddivisi: 20 “togati” appartenenti alla magistratura (di cui 2 dalle funzioni di legittimità, 13 giudici di merito e 5 requirenti), eletti dai magistrati nei rispettivi collegi elettorali, dove possono candidarsi da indipendenti o - ciò che avviene più di frequente - all’interno di liste formate dalle componenti (o “correnti”) della magistratura associata; 10 “laici” eletti dal Parlamento in seduta comune (su indicazione dei partiti) tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione. Il vicepresidente del Consiglio superiore viene eletto da tutti i consiglieri fra i membri “laici” (attualmente è Fabio Pinelli, indicato dal centrodestra) e presiede il plenum in assenza del presidente della Repubblica, esercitando le funzioni che questi gli delega e quelle previste dalle norme.
Le funzioni del Csm sono descritte nella Costituzione dagli articoli 104 e seguenti, mentre per il funzionamento del Consiglio il riferimento è la legge ordinaria del 1958 e successive modificazioni. Per garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, al Consiglio superiore spettano spettano «le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Proprio per questo (articolo 107) «i magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso».
Inoltre, allo stesso articolo della Costituzione troviamo due commi fondamentali per comprendere il cambiamento che sarà introdotto dalla riforma appena approvata dalle Camere: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni» e «il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario».
Insomma, finora i giudici e i pubblici ministeri sono stati accomunati nella medesima carriera, anche se negli anni diverse riforme (l’ultima è quella del 2022, legata al nome dell’ex ministra guardasigilli Marta Cartabia) hanno ristretto la possibilità di passare da una funzione all’altra fino a stabilire che si può fare una soltanto una volta nell’intera vita professionale ed entro 10 anni dalla prima assegnazione d’ufficio. Rimane, però, nell’impianto pre-riforma Nordio, un punto fermo, ovvero che «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni». La separazione delle carriere, se confermata per via referendaria, manderebbe in archivio questo assetto, vediamo con quali modalità.
Gli effetti della riforma
La legge costituzionale che ridisegna il Titolo IV della Costituzione nella parte dedicata alla magistratura, prevede la separazione delle carriere dei magistrati tra requirente e giudicante, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un’Alta Corte disciplinare (di quest’ultima parleremo in una prossima occasione). Va quindi a modificare il citato articolo 104, stabilendo che la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante (i giudici) e della carriera requirente (i rappresentanti delle Procure della Repubblica). Di conseguenza prevede la creazione di due Consigli superiori della magistratura, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. La presidenza di entrambi è attribuita al presidente della Repubblica, mentre gli altri due membri di diritto - il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale presso la Cassazione - faranno parte rispettivamente del Csm dei giudici e di quello dei pubblici ministeri.
Le funzioni dei due Csm sono le stesse attribuite a quello attuale (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni ), tranne la giurisdizione disciplinare. Cambieranno invece radicalmente le modalità di composizione dei due Consigli superiori. I membri “laici”, infatti, saranno sorteggiati da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con oltre 15 anni di esercizio della professione eletti dal Parlamento in seduta comune; i “togati”, invece, saranno designati per sorteggio tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti secondo quanto stabilirà una legge ordinaria. Proprio l’affidamento alla casualità, secondo i fautori della riforma Nordio, dovrebbe segnare la fine del potere delle “correnti” interne alla magistratura associata, ovvero la moderata Magistratura Indipendente, la “centrista” Unità per la Costituzione e la sinistra giudiziaria di Area, che accomuna Magistratura Democratica e Movimento per la giustizia.
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