mercoledì 25 marzo 2015
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Non è il caso di entrare nel merito della vicenda che ha dato occasione all’ulteriore decisione del Tribunale di Milano: una coppia assolta dall’accusa di alterazione di stato dopo aver ottenuto la trascrizione nello stato civile dell’atto di nascita estero dei gemelli nati in Ucraina con maternità surrogata. È bene però chiarire che certi pronunciamenti non possono essere strumentalizzati per sostenere la liceità anche nel nostro ordinamento della maternità surrogata: la legge italiana è infatti chiarissima nel vietarla, sanzionandola penalmente.Ne consegue la sicura contrarietà all’ordine pubblico di un atto come quello in questione e la sua sicura inefficacia in Italia. L’ha ribadito di recente anche la Corte di Cassazione (11 novembre 2014): il divieto della maternità surrogata costituisce un principio di ordine pubblico anche internazionale, sicché non può riconoscersi efficacia in Italia all’atto di nascita formato all’estero che "accerti" il rapporto di filiazione del nato da altra madre con la coppia italiana. La Suprema Corte ha affermato che viene anzitutto in rilievo l’esigenza di tutelare il valore costituzionale della dignità umana della gestante, precisando anche che la surrogazione di maternità si pone in conflitto con l’istituto dell’adozione "perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato".Ci si poteva allora attendere che il Tribunale di Milano, pur assolvendo la coppia, disponesse la trasmissione degli atti al pm, consentendogli così di promuovere il procedimento per annullare la trascrizione. Il fatto che il Tribunale non abbia disposto in tal senso non esclude che la Procura possa ancora attivarsi. In ogni caso è certo che, nonostante l’assoluzione, un rapporto di filiazione come quello risultante dall’affitto di un grembo di donna non può consolidarsi nel nostro ordinamento. L’eccezione di ordine pubblico serve appunto a preservare la valutazione espressa dal Parlamento: si impedisce così che l’"apertura" dell’ordinamento, riconoscendo provvedimenti esteri, possa aggirare le regole sulla funzione legislativa consentendo l’irruzione di nuove norme al posto di quelle esistenti.
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