giovedì 9 marzo 2017
Dibattito aperto su sedazione profonda ed eutanasia in seguito al caso di Dino Bettamin, malato di Sla
Kit per l'eutanasia utilizzato in Belgio (Ansa)

Kit per l'eutanasia utilizzato in Belgio (Ansa)

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Il recente caso di Dino Bettamin, malato di Sla sottoposto a sedazione palliativa profonda continua, e il dibattito nell’aula della Camera sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento ormai alle porte sono temi tra loro connessi di significativa attualità e rilevante problematicità. Ineludibili, pertanto, per una comunità che si interroga su fine vita e alleanza di cura medico-paziente. È opportuno, partendo dal caso Bettamin, ricondurre il dibattito sui fondamentali del tema in oggetto e vale a dire la sedazione profonda palliativa, così da favorire un convincimento che sia argomentato sia sul piano biomedico che bioetico. La legge 38/2010 norma le cure palliative ma non fa riferimento alla sedazione nell’imminenza della morte. È necessario dare risposte fondate a stringenti e drammatici interrogativi. Il primo, fondamentale e preliminare, è il seguente: la sedazione palliativa profonda continua si pone sullo stesso piano dell’eutanasia? In via preliminare possiamo dire che sedazione ed eutanasia si pongono su piani diversi. Infatti per eutanasia s’intende un’azione o un’omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore. L’eutanasia si situa, dunque, al livello delle intenzioni e dei metodi usati. Recentemente il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) ha elaborato un parere sulla sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte, di cui è opportuno richiamare alcuni aspetti.

La 'sedazione profonda' è compresa nella medicina palliativa e fa ricorso alla somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre fino ad annullare la coscienza del paziente allo scopo di alleviare sintomi fisici o psichici intollerabili e refrattari a qualsiasi trattamento (dispnea, nausea e vomito incoercibile, delirium, irrequietezza psico-motoria, distress psicologico o esistenziale, senso di soffocamento) nelle condizioni di imminenza della morte con prognosi di ore o pochi giorni per malattia inguaribile in stato avanzato e previo consenso informato. Rigorosi i criteri per l’applicazione delle procedure, da registrare in cartella clinica, che esigono proporzionalità e monitoraggio dei farmaci usati. Ciò significa che, così definita e praticata, la sedazione profonda non rientra nell’ambito di un procedimento eutanasico perché non è un’azione o una omissione che, anche nelle intenzioni, vuole procurare la morte. Altra problematica questione è la contemporanea sospensione dell’erogazione di cure (ventilazione, idratazione e alimentazione assistite) che garantiscono la continuità delle funzioni vitali. Il parametro essenziale è il ricorso a interventi che non siano sproporzionati e futili. Il Cnb evidenzia che per il collegamento tra sedazione profonda e necessità/dovere di sospendere tutte le terapie di sostegno vitale si dovrà giudicare caso per caso, tenuto conto che molte di queste cure sono sintomatiche e necessarie per alleviare la sofferenza. È importante che il paziente sia monitorato regolarmente e non sottoposto a interventi sproporzionati e futili.

Con particolare riferimento all’idratazione e nutrizione nella gran parte dei pazienti che si trovano nell’imminenza della morte la nutrizione/idratazione artificiale non trova indicazione per le gravi concomitanti alterazioni del metabolismo. Inoltre un paziente che è ancora in grado di alimentarsi e idratarsi o per il quale è indicato e riceve un supporto nutrizionale non è di norma trattabile con una sedazione profonda e continua in quanto verosimilmente la morte non è attesa in breve tempo. Pertanto, la sedazione profonda continua non va confusa con l’eutanasia o con il suicidio assistito o l’omicidio del consenziente. Viene riconosciuta come diritto del paziente nel pieno rispetto della persona. Già nel 1956 papa Pio XII si pronunciava sulla liceità della sedazione: «È lecito l’uso di tecniche che tolgano dolore e coscienza se anche ciò dovesse abbreviare la vita». Recentemente l’European association of pallative care (Eapc) evidenzia che per finalità, esiti e procedure sedazione ed eutanasia sono situazioni differenti. La sedazione è un atto terapeutico che ha come finalità per il paziente alla fine della vita quella di alleviare o eliminare lo stress e la sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari, mentre l’eutanasia, secondo la definizione oggi prevalentemente accolta, consiste nella somministrazione di farmaci per provocare con il consenso del paziente la sua morte immediata.

*Medico, vicepresidente della Commissione Politiche Ue del Senato

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