Un documento male interpretato per sostenere il sì al referendum
di Enzo Balboni
La lettura stiracchiata del testo storico "Identità e linee programmatiche del Partito Popolare Italiano" del 1994, presentato come un esplicito appoggio alla riforma

Vorrei segnalare una fallace interpretazione di un documento politico storico – Identità e linee programmatiche del Partito Popolare Italiano – formato tra l’estate 1993 e il gennaio 1994, che è stato nei giorni scorsi presentato dal neo-istituito “Comitato popolari per il Sì al referendum” come un esplicito appoggio in tal senso. Ciò si sarebbe verificato nel punto in cui si menziona «il capitolo (sic!) della separazione delle carriere accompagnato ad un indubbio e oggettivo appoggio a quella potenziale riforma». Così scrive Giorgio Merlo, uno dei promotori dell’iniziativa che vede tra i protagonisti anche Giulio Prosperetti e Giuseppe Gargani.
Alla ricerca di blasonati precedenti di sostegno alla (legittima) tesi per il Sì, nella quale si sono particolarmente distinti i partecipanti al recente incontro di Firenze della “Sinistra per il Sì” (Barbera, Ceccanti, Morando, Salvi, Petruccioli, Picerno, ecc.) arrivano adesso anche alcuni ex-popolari i quali, ponendosi in caccia di originalismi prestigiosi (?) sono andati a scavare negli incunaboli. Ma, se li immaginiamo in buona fede (come è doveroso in prima battuta visto anche il retroterra democratico del loro antico impegno politico), dovrebbero riconoscere il loro errore. Fortunatamente sono disponibili documenti scritti e pubblicati, anche online sul sito di Aggiornamenti sociali che riproduce quelle Idee programmatiche sul n. 3/1994. Ogni lettore, dunque, può personalmente e senza sforzo rendersi conto della verità delle cose.
Scrivo questo responsabilmente avendo avuto la ventura di essere il Coordinatore del gruppo di lavoro sul programma costituito dal segretario politico Mino Martinazzoli, in attuazione dei deliberati dell’Assemblea programmatica costituente tenutasi a Roma tra il 23 e il 26 luglio 1993. Il documento, com’è scritto nel suo preambolo, si iscriveva in «un orizzonte ideale e programmatico coerente con la migliore tradizione del cattolicesimo democratico e, segnatamente, del popolarismo sturziano, che è attesa al severo vaglio della coerenza della prassi e dei comportamenti, della qualità degli uomini e di una conseguente politica delle alleanze». Dunque, sul piano degli ideali per il punto che adesso ci interessa: nei rapporti tra libertà, esercizio del potere e – scendendo per li rami – organizzazione della giurisdizione, si dava risalto e realizzazione (anche) a quelli del cattolicesimo liberale. A tal fine Martinazzoli aveva evocato, nella sua Relazione, le nobili figure di Rosmini, Manzoni, Sturzo e Capograssi, il cui apporto attendeva di essere riscoperto e ritrovato come risorsa per la modernità. Questa impegnativa cornice culturale richiamava il pensiero costituzionale liberale classico che, andando a ritroso da Tocqueville a Constant e a Montesquieau, ha sempre tenuto come caposaldo fermissimo la Separazione dei Poteri (non solo delle modeste carriere dei magistrati!) quale carattere essenziale dello Stato di diritto costituzionale. Il documento in esame identifica così le basi della nuova politica: I. Valori e identità, costituzionalismo liberale e riforma sociale… III. Libertà, Doveri, Diritti e Istituzioni. È dentro questa cornice che al n. 4 troviamo scritta la necessità di «un Governo autorevole una Magistratura che agisca in piena autonomia… ponendo fine alla supplenza dei giudici e delle attese di trasformazione sociale legate, non appropriatamente, al processo penale».
C’era dunque, già allora, un alt al protagonismo giudiziario, particolarmente dei pubblici ministeri, che andava ricondotto in via ordinaria entro i confini ad esso propri, ma senza intervenire con modifiche alla Costituzione, in un ambito così delicato per la giusta tutela dei cittadini. Più avanti, una specifica sezione del documento (n. 8) si occupava del nostro (modesto) argomento, ma solo dopo aver sinteticamente enunciato i veri problemi della giustizia e veniva detto: «Difesa dell’indipendenza dell’intera magistratura e del ruolo del Csm (al singolare!) ma senza scorie corporative e consentendo alla separazione delle carriere del giudice e del pm». Nel punto l’accento era posto sulla riforma del diritto penale sostanziale e del sistema delle sanzioni con questa precisazione: «La lotta alla criminalità non può essere tutta e soltanto gestita sul piano procedurale-penale. La priorità va assegnata ad impegni culturali e sociali per la prevenzione». Quel cenno, che c’è, al consenso da dare alla separazione delle carriere, per come è posto nell’economia generale del testo, va inteso nel senso che poi venne attuato dalla c.d. legge Cartabia, sulla separazione delle funzioni che la legge ordinaria, senza bisogno di revisione costituzionale, può spingere fino al limite massimo, ma senza intaccare l’unitarietà della magistratura, i cui interpreti, al contrario di quello che oggi si predica, avrebbero tanto da guadagnare da una formazione mista e da un esercizio alterno delle funzioni requirenti e giudicanti. Francesco Saverio Borrelli, entrato in magistratura nel 1955 come pm, passò presto al civile e vi restò fino al grado (raggiunto con esami) di Consigliere di Corte d’Appello. Ritornò al penale nel 1975 fino a diventare Procuratore Capo della Repubblica a Milano. Lo considero un esempio insigne di svolgimento di entrambe le carriere.
Valga però a smentita dell’interpretazione odierna dei Popolari per il Sì, quella dichiarazione-enunciazione programmatica che esplicitamente richiama: «Difesa dell’indipendenza dell’intera Magistratura e del ruolo del Csm». Dunque nessuna necessità di una modifica costituzionale distorcente, non tanto nell’enunciato della separazione delle carriere (che si può realizzare anche con legge ordinaria) quanto delle conseguenze a cascata che ne deriverebbero: due Csm separati e indeboliti (divide et impera!) e così autoreferenziali, un’Alta Corte disciplinare, i cui verdetti negli auspici dei riformatori non sarebbero ricorribili in Cassazione e, infine, il sorteggio come modalità bruta di scelta dei componenti togati… Spero che non ci sia nessuno fra gli attuali popolari per il Sì che abbia il coraggio di trarre da quell’unica riga programmatica del 1994, «consentendo alla separazione delle carriere» tutte le ferali conseguenze che ne potrebbero derivare ai cittadini in un futuro non troppo lontano.
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