«Ci sarà un giudice a...». Gli Usa e il primato del Diritto

Il detto, stando all’aneddotica, risale al Settecento ed esprime una coraggiosa fiducia nella giustizia da parte di un suddito prussiano, che, a difesa del suo mulino da un minacciato abbattimento, intentò causa nientemeno che al re Federico II. Oggi può funzionare anche altrove. A Washington, per esempio
February 25, 2026
«Ci sarà un giudice a...». Gli Usa e il primato del Diritto
La Corte Suprema americano a Washington DC /Ansa
«Ci sarà un giudice a Berlino …». Il detto, stando all’aneddotica, risale al Settecento ed esprime una coraggiosa fiducia nella giustizia da parte di un suddito prussiano, che, a difesa del suo mulino da un minacciato abbattimento, intentò causa nientemeno che al re Federico II e, guadagnando in tribunale un clamoroso scacco al re, riuscì a salvare il mulino. Nello stesso spirito, la settimana scorsa, è stato più d’uno a osservare argutamente che … ci sono dei giudici anche altrove, e per l’esattezza a Washington.
È chiaro ciò a cui ci si riferisce. Qualche giorno fa, a vedersi dar torto da una sentenza della Corte Suprema del suo Paese su una questione delicatissima in tema di dazi doganali è stato Donald Trump, l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America e, si può ben dire, l’uomo più potente dell’intero pianeta. Certo, in questo caso, a ben vedere, neppure al team di controparte era consono attribuire complessivamente la modesta condizione sociale del mugnaio dell’aneddoto, giacché accanto a un piccolo importatore di vini, promotore della prima iniziativa, si erano costituiti in giudizio parecchi altri soggetti pubblici e privati, tra i quali anche aziende di grandi dimensioni; ma la contesa, in partenza, sembrava pur sempre lontana dall’essere ad armi pari, con un organo giudicante costituito, per due terzi, da giudici nominati a tale funzione dallo stesso Trump o da altri presidenti della medesima appartenenza politica repubblicana (vale la pena rammentare che negli Stati Uniti ognuno dei nove giudici della Corte è nominato, tendenzialmente a vita, dal Presidente della Federazione che sia in carica allorché uno dei membri del consesso debba essere sostituito per morte o dimissioni).
E invece, tra la sorpresa di molti, il risultato è stato a sfavore dell’inquilino della Casa Bianca, con tre dei giudici di scelta repubblicana (ivi compresi entrambi quelli nominati proprio da Trump) unitisi ai tre di nomina democratica. La constatazione ha suscitato una furibonda reazione del perdente, con l’accusa di tradimento accompagnata da allusioni all’asservimento a interessi stranieri che l’avrebbe ispirato: ennesimo sintomo di un’allarmante concezione, diciamo così “proprietaria”, delle istituzioni. Ma torniamo alla sentenza.
Personalmente, è bene dirlo subito, non ho alcuna competenza per dire se Donald Trump avesse o non avesse buone ragioni economico-finanziarie o sociali per giustificare nel merito la girandola di dazi, da lui più imposti che proposti a vari altri Stati del mondo e indirettamente ai suoi stessi concittadini. Ma non è sotto questo profilo che la sua condotta è stata censurata dalla più alta giurisdizione del suo Paese. Decisivo è stato che a giudizio della Corte Suprema il presidente, nell’operare, non ha seguito puntualmente e correttamente le procedure legalmente prescritte, in particolare appoggiandosi, senza che ne ricorressero i presupposti, su una dilatazione della portata di norme emergenziali per risparmiarsi il previo passaggio parlamentare normalmente necessario.
Un cavillo? No. A fondamento basilare di quella sentenza, e delle specifiche argomentazioni in cui si articola la motivazione, si coglie piuttosto un principio di grande valore che si è soliti enunciare con pochissime parole. In italiano e in genere nelle lingue neolatine il concetto è quello dello “Stato di diritto”. In inglese si parla di “rule of law”, dizione che a mio parere sottolinea forse meglio e a tutto campo la necessaria preminenza del diritto sull’arbitrio. È in base a tale principio che pure chi ha ricevuto un’investitura popolare a governare deve adeguarsi a limiti anche severi (e se necessario esservi costretto) allo scopo della miglior tutela di diritti inviolabili delle persone e del reciproco rispetto delle attribuzioni spettanti a ciascuno dei poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario) contro ogni velleità di invasioni di campo. Il mandato a governare non è autorizzazione a comandare a piacimento.
Torniamo però ancora un attimo su quel “sei a tre” stavolta formatosi nella Corte Suprema con un’insolita distribuzione interna di voti. Ne è venuto che, come abbiamo visto, i tre “dissidenti” hanno dovuto subire accuse ignominiose da chi finora ne era stato molto più che il principale sponsor, ricevendo invece inconsueti apprezzamenti da altri commenti. Il fatto è che, anche e forse soprattutto quando sono in gioco tematiche caratterizzate da implicazioni etiche, politiche o eticopolitiche, le divisioni non sono riducibili a sempre uguali schemi di schieramento rigidamente prefissati (conservatori/progressisti, illuminati/oscurantisti, e così via). Tuttavia è più comodo lodare l’indipendenza del giudice quando adotta opinioni e decisioni che ci piacciono e bollarlo come prono ai voleri di qualcuno o prigioniero di pregiudizi nell’eventualità opposta.

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