lunedì 5 novembre 2018
Il lavoratore deve pagare 1,75 euro per ciascun «mandato» attraverso cui può ricevere prima la retribuzione
Un vecchio voucher abolito dal decreto Dignità

Un vecchio voucher abolito dal decreto Dignità

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Il lavoratore deve pagare 1,75 euro per ciascun «mandato di pagamento alle Poste» attraverso cui può ricevere prima la retribuzione delle prestazioni occasionali. L’ha spiegato l’Inps nel dare il via libera alle novità sulle «prestazioni occasionali» (vecchi voucher) introdotte dal dl n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018 (cosiddetto decreto Dignità). Questa tramite le Poste è la nuova modalità di pagamento voluta dal decreto Dignità per anticipare i tempi di paga, che ordinariamente sono fissati al giorno 15 del mese successivo a quello delle prestazioni.

Si ricorda, innanzitutto, che per le prestazioni occasionali vigono oggi due regimi: uno per le famiglie (con il «Libretto Famiglia»), l’altro per le “non famiglie” (imprese, professionisti, altri titolari di Partita Iva) con il «contratto di prestazione occasionale». La novità sul pagamento dei compensi interessa sia le prestazioni rese con il Libretto Famiglia e sia quelle del contratto di prestazioni occasionali.

In via generale, con riferimento a tutte le prestazioni rese nel corso di un mese, sia nell’ambito del «Libretto Famiglia» sia per effetto di uno o più «contratti di prestazione occasionale», l’Inps procede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo, mediante accredito su conto corrente bancario ovvero mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. Il decreto Dignità ha aggiunto che, a richiesta del prestatore di lavoro, espressa al momento della registrazione nella procedura operativa sul sito Inps, il pagamento del compenso può avvenire dopo 15 giorni dal lavoro, presentando a uno sportello postale un mandato emesso dall’Inps, stampato e consegnato dall’utilizzatore al lavoratore. Il mandato identifica le parti (utilizzatore e prestatore), il luogo, la durata delle prestazioni e l’importo del compenso.

In conseguenza della modifica, il ventaglio di possibilità che ha a disposizione il prestatore di lavoro per ottenere il pagamento delle sue spettanze diventa il seguente:
• tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione nella procedura sul sito Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
• tramite bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Inps, sul compenso spettante al prestatore;
• per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata.

L’Inps ha spiegato che gli oneri di pagamento di questa nuova modalità di riscossione del compenso sono pari a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e vengono trattenuti, dall’Inps, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento.

Insomma con il mandato di pagamento alle Poste la paga può essere ottenuta prima, cioè dopo 15 giorni dalla prestazione ma, come detto, il lavoratore deve pagare 1,75 euro; le altre vie per ricevere la paga, tutte con scadenza al giorno 15 del mese successivo, sono accredito bancario (che non costa nulla) e bonifico bancario domiciliato (che costa 2,60 euro).

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